Il conguaglio in condominio è uno degli aspetti fondamentali da considerare da chi abita in un condominio: esso riguarda le spese da affrontare affinché tutto funzioni alla perfezione e senza intoppi. In questo articolo, potrete trovare i dettagli forniti da un nostro esperto amministratore di condominio a Roma, con spiegazioni più precise in merito al conguaglio condominiale, a come esso viene ripartito e a quando si presenta.

In cosa consiste il conguaglio in condominio
Il conguaglio in condominio è il risultato della differenza tra ciò che è stato anticipato e ciò che è stato effettivamente speso per la gestione di un condominio.
Di conseguenza, il conguaglio può essere considerato:
- Attivo: i soldi versati sono maggiori rispetto a quanto si è speso. In questo caso, il condomino risulta a credito
- Passivo: i soldi non sono stati sufficienti a coprire tutte le spese sostenute ed è necessario aggiungerne altri rispetto a quelli previsti. In questo caso, il condomino risulta a debito
In poche parole, ogni anno l’amministratore di un condominio fa una stima delle spese da sostenere per la manutenzione di tutto lo stabile.
Il preventivo stimato, a fine anno, diventano cifre concrete e quindi giunge il conguaglio: la differenza tra quanto è stato già erogato nel corso dell’anno e quanto è stato effettivamente speso.
Quando il conguaglio è a debito, tutti i condomini dovranno versare ulteriori somme al condominio; quando, invece, il conguaglio è a credito l’amministrazione condominiale potrà decidere di restituire ai condomini la cifra in eccesso, oppure, scalare la cifra dalle rate condominiali future.
Come viene ripartito il conguaglio e quando si presenta
Per poter presentare il conguaglio condominiale, l’amministratore del condominio ha l’obbligo di fare:
- un bilancio preventivo in cui si redigono le spese che si presume di sostenere durante l’anno
- un bilancio consuntivo composto da un prospetto in cui sono riportate le ripartizione tra i proprietari delle singole unità abitative, secondo le loro quote
- il riparto millesimale consuntivo
Inoltre, egli deve presentare tutto quanto è necessario per poter stabilire le somme esatte in entrata ed in uscita.
Il bilancio delle spese di un condominio può essere fatto con riferimento a l’anno solare: le spese dovranno essere programmate, con relativo e successivo rendiconto, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
In alternativa, per il conguaglio si può fare riferimento semplicemente ad un anno, senza che per forza coincida con l’inizio e la fine di quello solare.
A scegliere la soluzione preferita è l’assemblea del condominio.

A chi tocca pagare il conguaglio
Le spese condominiali presenti nel bilancio variano di caso in caso, ma in genere si tratta di spese riguardanti:
- consumo di acqua
- riscaldamento
- spese di manutenzione dell’ascensore e delle scale
- interventi per servizi comuni
A farsi carico delle spese condominiali è sempre il proprietario dell’immobile, tranne quando l’appartamento è in affitto.
Infatti, in questo caso il contratto di locazione prevede che l’inquilino paghi gli oneri accessori e si faccia quindi carico del conguaglio.
Nel caso in cui il conguaglio giunge alla fine della locazione, l’ex affittuario ha sempre l’obbligo di pagare la somma dovuta al vecchio padrone di casa.
Nel caso egli non voglia pagare, il proprietario dell’appartamento può chiedere un decreto ingiuntivo e citare in tribunale l’ex inquilino.
Sto vendendo l’appartamento è durante l’anno sono entrati in cassa molti soldi da altri condomini che hanno venduto l’appartamento è saldato il debito. Posso chiedere la mia parte di credito attivo al condominio?
Salve, vorrei sapere se il conguaglio a debito dell’anno precedente va inserito e conteggiato nel riparto spese dell’anno successivo.
Secondo me no!
Esempio : bilancio consuntivo anno 2019 ;
nella tabella del riparto spese è stato inserito
e conteggiato il conguaglio a debito del 2018.
In pratica succede che il conguaglio lo pago due volte!!!
In pratica nel totale a pagare delle spese individuali è compreso il conguaglio del 2018 che ho già versato!!!
Avendo chiesto spiegazioni all’amministratore mi ha risposto dicendomi che è solo un promemoria e noi varia il risultato.
Roba da matti, evidentemente non
conosce la matematica o fa finta di non conoscerla!
Sequenza: spese + conguaglio 2018 = totale spesa > acconto versato > dare -avere .
Spero di essere stato chiaro.
Grazie.
Sono proprietario dal4 febbraio 2021 di un appartamento a Ciampino e il precedente proprietario ,prima dell’atto di v. ha chiesto il conteggio all’amministratore di quanto dovuto per avevere la “liberatoria” alla vendita. Ha pagato quanto l’amministratore ha richiesto.
Con mia grande sorpresa mi è arrivato da pagare un conguaglio acqua di 380 euro quando io e mia moglie ,avendo abitatoci dal 31 marzo, abbiamo consumato solo 10 euro fino a fine aprile,data della fine anno/conguaglio.
A mia richiesta di delucidazioni ,mi scrive che tanto è dovuto perchè c’è un articolo di legge (forse art.61 ?? non ricordo bene) che regola i conguagli cosi’.
Chiedo se questo art.copre il conguaglio di due/tre anni di consumo acqua(120 euro annui circa per anno).Non commento il fatto che l’amm.mi ha anche minacciato di adire a vie legali per “insinuazioni” sul suo operato e anche perchè quando il precedente propr.gli ha chiesto il conto , non l’ha addebitato a lui………………….Grazie in anticipo
Buongiorno, da quanto capisco sulla base di quello che mi ha scritto, sembrerebbe un conguaglio relativo al periodo nel quale c’era il vecchio proprietario. io le posso dare una risposta generale, ma questa potrebbe variare a seconda di quello che l’Amministratore ha scritto nella liberatoria che è stata portata dal notaio.
L’art. 61 (suppongo delle disposizione attuative del codice civile) si riferisce ad una fattispecie totalmente differente. forse intendeva l’articolo 63 comma 4 delle disposizione attuative del codice civile che dispone testualmente: “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all‘anno in corso e a quello precedente”.
Però come detto bisogna leggere la liberatoria per darle una risposta precisa ed esauriente.
Cordiali saluti
Dott. Emilio Giffi
Scusate,ho appena mandato una domanda su quanto mi è accaduto,volevo chiedere se ci sono possibilità concrete di far valere la mia ragione e ve ne potreste occupare ve ne sarei molto grato e potremo sentirci per le modalità. Grazie !
Al 31.12.2017 ,dal conguaglio presentato nel 2018, è risultato che avevo un credito nei confronti dell’amministratore di €.178,90. Tale somma a credito mi è stata scalata con le rata condominiali del 2018.
Durante l’anno 2018, come da ricevute ( comprensiva anche della somma a credito) risulta che ho versato complessivamente,€. 1.680,25. Nel bilancio 2018, alla voce ” somma totale versata è stata riportata la somma di €. 1.501,35 e non 1.680,25, ovvero è stata decurtata la somma che avevo a credito di €. 178,90, scalata durante l’anno.
Ho chiesto spiegazioni all’amministratore, il quale mi riferiva che, avendo provveduto lui al pagamento la somma a credito, tale somma viene decurtata dalla somma totale versata. Chiedo se è giusto quanto riferitomi dall’amministratore. Grazie