Può capitare che, in prossimità della riunione condominiale, per vari motivi non possiate prendervi parte. In queste occasioni, il solo modo per far valere il vostro voto è di delegare a qualcun altro questo onere. Dare la delega ad un altro condomino può essere fatto quando ci si può fidare di lui, ma non sempre si conoscono bene gli inquilini del proprio stabile, soprattutto se si è appena acquistato, oppure, ci si è trasferiti da poco. In questi casi, nella ricerca di una soluzione spesso si pensa se affidare direttamente la delega all’amministratore di condominio, ma è possibile farlo? Si può affidare la propria delega all’amministratore di condominio?

Nell’articolo che segue daremo risposta a questa domanda che moltissime persone si pongono.

E, se siete alla ricerca di un nuovo ed affidabile amministratore di condominio a Roma, non esitate a contratte lo studio Condominio Chiaro, esperti nella gestione di grandi e piccoli condomini: la nostra grande capacità di gestione, tempestività e trasparenza ci ha reso, in una una città grande come Roma, un importante punto di riferimento.

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L’amministratore può rappresentare un condomino in assemblea

La legge stabilisce, in modo netto, che le deleghe all’amministratore non possono essere conferite in alcuna assemblea condominiale: egli non può assolutamente rappresentare i condomini o votare in vece loro.

Il tribunale, per effetto della riforma di legge n.220/2012, ha rilevato infatti che il conferimento delle deleghe all’amministratore è vietato senza eccezioni dall’articolo 67, IV comma, disp. att. C.c.

A chi può essere affidata la delega

Le deleghe per le assemblee condominiali possono essere affidate, dunque, ai soli altri condomini e, per essere valide in assemblea, devono essere rilasciate esclusivamente sotto forma scritta.

In termini generici, è concesso che uno stesso condomino possa ricevere deleghe da più condomini, con un tetto massimo di 20: ciò significa che, ogni rappresentante, non può rappresentare oltre 1/5 del valore proporzionale e dei condomini.

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Perché l’amministratore non può rappresentare i condomini

Il codice civile afferma che non è possibile conferire le deleghe all’ amministratore condominio, per la partecipazione a qualsiasi assemblea, per un semplice e chiaro motivo: evitare un possibile conflitto d’interesse.

Inizialmente, la sentenza della Cassazione civile, sez. II. 22/1/2019 n. 1662 aveva stabilito che il conflitto d’interesse si generava solamente nel caso in cui la delega all’amministratore di condominio non esprimeva correttamente la volontà del delegante, l’unico che successivamente avrebbe potuto lamentarsi. Successivamente però, il nuovo comma 5 art. 67 introdotto dalla legge 220/2012, in completo conflitto con quanto stabilito dalla sentenza sopra citata, ha disposto il divieto assoluto di conferire deleghe all’amministratore di condominio in ogni tipologia di riunione assembleare.

Conclusioni

In conclusione, dunque, è possibile affidare la propria delega solo ad un altro condomino del proprio stabile che, ovviamente, abbia la vostra piena fiducia, segui i vostri stessi interessi e intenzioni, e conferisca in assemblea il voto che, anche se non presenti, ritenete giusto.

In alternativa, non vi resta che cercare di essere presenti: la vostra completa assenza vi toglierà potere decisionale e nel caso in cui si raggiunga la maggioranza e venga deliberato qualcosa cui voi non siete d’accordo, non potrete lamentarvi.