Chiunque viva in un condominio sa quanto sia delicato, e a volte anche precario, l’equilibrio tra gli abitanti di uno stesso edificio e la gestione delle ripartizione delle spese relative alla manutenzione e all’utilizzo di ogni impianto e suo componente.
Esistono, tuttavia, delle normative che regolamentano la vita di condominio e rendono chiaro quanto e cosa spetta ad ogni singolo condomino. E’ un esempio, la ripartizione delle spese che riguardano l’utilizzo dell’ascensore. In quest’articolo, noi di Immobilstudio.Roma.it vogliamo spiegare proprio come la legge regola la “ripartizione spese ascensore in condominio”.

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Cosa dice la legge

Qualora non esistesse un contratto interno al condominio, approvato da ogni condomino, si ricorre alla norma generale del Codice Civile che, attraverso l’articolo 1124 comma 1, sostiene che:

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”

Fin qui la regolamentazione è molto semplice, chiara e precisa. Vediamo però, più nel dettaglio, come vengono ripartite le spese in circostanze più particolari.

Installazione dell’ascensore in un condominio

Nel caso in cui l’ascensore debba essere costruito ed inserito nello stabile ex novo, le norme che regolano la sua installazione e la ripartizione delle spese da sostenere sono un pò diverse.

In linea di massima, l’ascensore viene installato al momento della costruzione di un edificio. In questo caso, se il condominio già costituito prevede un contratto interno, si farà riferimento ad esso per la ripartizione millesimale delle spese di utilizzo in base ai piani, altrimenti, si ricorrerà sempre all’articolo 1124 del Codice Civile.

Se l’installazione dell’ascensore viene richiesta in un secondo momento, la delibera dovrà essere adottata dall’assemblea condominiale che accoglierà l’innovazione con la maggioranza dei voti.

Per tutti gli altri casi specifici come, ad esempio, la richiesta di un solo condomino di un’ascensore a suo completo carico, si farà riferimento all’articolo 1102 del Codice Civile per la regolamentazione delle eccezioni.

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Chi paga di più per l’ascensore in condominio?

Al di là della normativa prestabilita, viene da sé il ragionamento comunemente accolto che paga di più il condomino che ha maggiore bisogno del servizio. In pratica, quello che abita nei piani più alti.

L’articolo 1124, comma 1, sancisce che gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Sono quindi esclusi i proprietari e i locatori degli immobili a cui non servono, sempre che sia esclusa la proprietà comune.

Inoltre, si fa riferimento a quest’articolo solo nel caso in cui non sia presente un regolamento condominiale che preveda una diversa ripartizione delle spese. Questo regolamento, naturalmente, dev’essere approvato da tutti i condomini.

Ripartizione spese ascensore: se l’appartamento è al piano terra?

L’articolo 1124 del Codice Civile, nel caso in cui l’appartamento sia al piano terra, sancisce che la metà della spesa è calcolata in base al valore delle singole unità immobiliari.

Il condomino, proprietario di un appartamento al piano terra, pagherà dunque solo la quota relativa al valore del suo immobile.

Spese ascensore ordinarie e straordinarie: inquilini e proprietari

Secondo la legge italiana, le spese di manutenzione ordinaria spettano all’inquilino. Intendiamo, quindi, le spese relative al consumo di energia o le piccole riparazioni dovute all’utilizzo.

Le spese di manutenzione straordinaria spettano invece al proprietario. Sono da intendere come spese straordinarie: le nuove installazioni, le spese dovute all’adeguamento alle nuove normative, oppure, quelle relative a ispezioni o collaudi.