Chiunque viva in un condominio sa quanto sia delicato, e a volte anche precario, l’equilibrio tra gli abitanti di uno stesso edificio e la gestione delle ripartizione delle spese relative alla manutenzione e all’utilizzo di ogni impianto e suo componente.
Esistono, tuttavia, delle normative che regolamentano la vita di condominio e rendono chiaro quanto e cosa spetta ad ogni singolo condomino. E’ un esempio, la ripartizione delle spese che riguardano l’utilizzo dell’ascensore. In quest’articolo, noi di Immobilstudio.Roma.it vogliamo spiegare proprio come la legge regola la “ripartizione spese ascensore in condominio”.

Cosa dice la legge
Qualora non esistesse un contratto interno al condominio, approvato da ogni condomino, si ricorre alla norma generale del Codice Civile che, attraverso l’articolo 1124 comma 1, sostiene che:
“Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”
Fin qui la regolamentazione è molto semplice, chiara e precisa. Vediamo però, più nel dettaglio, come vengono ripartite le spese in circostanze più particolari.
Installazione dell’ascensore in un condominio
Nel caso in cui l’ascensore debba essere costruito ed inserito nello stabile ex novo, le norme che regolano la sua installazione e la ripartizione delle spese da sostenere sono un pò diverse.
In linea di massima, l’ascensore viene installato al momento della costruzione di un edificio. In questo caso, se il condominio già costituito prevede un contratto interno, si farà riferimento ad esso per la ripartizione millesimale delle spese di utilizzo in base ai piani, altrimenti, si ricorrerà sempre all’articolo 1124 del Codice Civile.
Se l’installazione dell’ascensore viene richiesta in un secondo momento, la delibera dovrà essere adottata dall’assemblea condominiale che accoglierà l’innovazione con la maggioranza dei voti.
Per tutti gli altri casi specifici come, ad esempio, la richiesta di un solo condomino di un’ascensore a suo completo carico, si farà riferimento all’articolo 1102 del Codice Civile per la regolamentazione delle eccezioni.

Chi paga di più per l’ascensore in condominio?
Al di là della normativa prestabilita, viene da sé il ragionamento comunemente accolto che paga di più il condomino che ha maggiore bisogno del servizio. In pratica, quello che abita nei piani più alti.
L’articolo 1124, comma 1, sancisce che gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Sono quindi esclusi i proprietari e i locatori degli immobili a cui non servono, sempre che sia esclusa la proprietà comune.
Inoltre, si fa riferimento a quest’articolo solo nel caso in cui non sia presente un regolamento condominiale che preveda una diversa ripartizione delle spese. Questo regolamento, naturalmente, dev’essere approvato da tutti i condomini.
Ripartizione spese ascensore: se l’appartamento è al piano terra?
L’articolo 1124 del Codice Civile, nel caso in cui l’appartamento sia al piano terra, sancisce che la metà della spesa è calcolata in base al valore delle singole unità immobiliari.
Il condomino, proprietario di un appartamento al piano terra, pagherà dunque solo la quota relativa al valore del suo immobile.
Spese ascensore ordinarie e straordinarie: inquilini e proprietari
Secondo la legge italiana, le spese di manutenzione ordinaria spettano all’inquilino. Intendiamo, quindi, le spese relative al consumo di energia o le piccole riparazioni dovute all’utilizzo.
Le spese di manutenzione straordinaria spettano invece al proprietario. Sono da intendere come spese straordinarie: le nuove installazioni, le spese dovute all’adeguamento alle nuove normative, oppure, quelle relative a ispezioni o collaudi.
Buongiorno se possibile avrei bisogno di verificare la correttezza della suddivisione delle spese per la manutenzione dell’impianto ascensore, chiederei un consiglio in merito a quanto trascritto sul nostro regolamento condominiale:
“le spese per la ricostruzione dell’impianto ascensore , per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’esercizio sono ripartite fra i condomini che ne sono comproprietari secondo la tebella A”.
Il nostro condominio è composto da due scale con due distinti impianti ascensori, alcuni condomini hanno inteso la suddetta ripartizione in questo senso cioè che tutti coloro che sono “comproprietari” dell’ascensore nella scala A contribuiranno alle spese in base ai millesimi di proprietà, altri hanno invece hanno inteso che tutti i condomini delle due scale devono partecipare indistintamente secondo i millesimi indicati nellaTabella A alle spese di entrambi gli ascensori, chi ha ragione secondo Voi?
Buongiorno
Io abito al 4 piano ma l’ascensore arriva fino al terzo
Il mio amministratore non mi fa pagare come 3 piano ma come 4 piano
È corretto
Inoltre 2/3 delle scale sono all’interno del mio appartamento cosa dovrei pagare ?
Grazie
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese premetto che le stesse vengono effettuate in base ai millesimi delle rispettive tabelle, se le stesse contengono errori devono essere corrette in base a quanto disposto dall’articolo 69 delle disposizione attuative del codice civile.
Per quanto riguarda il suo caso, ovvero che abita al 4° piano, ma l’ascensore arriva fino al terzo, lei dovrà pagare l’ascensore al 3° piano e le scale fino al 4° piano. In questa fattispecie si applica l’articolo 1123 del codice civile che recita: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”
Cordiali saluti
Dott. Emilio Giffi
Buongiorno,
Abito al 5 piano,ma ho l’acesso al montacarichi solo al 4 piano. Come devo pagare la spesa straordinaria che riguarda il modernamento ascensore?
Grazie