L’art 1132 del codice civile stabilisce che, ove l’assemblea condominiale abbia deliberato di promuovere una lite o di contrastare una domanda pervenuta da un condomino dissenziente, sia possibile slegare la propria responsabilità dalle conseguenze del dissenso alle liti per il caso in questione. Per farlo, l’art 1132 cc prevede la notifica di un’atto apposito, da parte dell’amministratore, entro un tempo limite di 30 giorni da quello in cui il condomino ha ricevuto notizia della decisione assembleare.

La norma non è mai stata modificata, tuttavia, nella pratica finisce per creare più problemi di quanti ne risolve. Il fatto che la minoranza possa scegliere di manifestare dissociazione dalle liti condominiali può anche far sì che il condomino ribelle sia posto in una posizione di privilegio: non prendendo parte alla controversia, che comunque riguarda un interesse comune, viene meno ogni responsabilità civile nel caso le cose vadano male e trae vantaggio se vanno bene. Nel articolo che segue vogliamo fare maggiore chiarezza sull’argomento, ricordandovi che grazie ai nostri numerosi servizi condominiali a Roma potrete beneficiare di innumerevoli vantaggi nella gestione del vostro condominio.

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Art 1132 dissenso dei condomini rispetto alle liti

L’Art 1132 cc, semplificandolo, genera una sorta di “tutela” della minoranza assembleare. Essa deroga, dunque, il regime ordinario che stabilisce che le delibere dell’assemblea sono vincolanti per tutti i condomini e le spese comuni devono essere ripartite equamente tra i proprietari. Viceversa, il condomino dissenziente non deve sopportare le conseguenze della lite nel caso in cui la compagine condominiale soccomba in giudizio.

Il problema nasce nel capire di quali somme si parla in caso separazione di responsabilità tra il dissenziente e il condominio.

Stando all’articolo 1132 del codice civile, la giurisprudenza afferma che, chi ha manifestato il suddetto dissenso non dovrà pagare la sua quota di spese e competenze a carico della compagnie che sono state fissate dal giudice, poiché soccombente. Occorre precisare, però, che il dissenso liti condominiali non si estenderà all’oggetto del giudizio e il soggetto dissenziente dovrà comunque pagare la somma dovuta alla controparte, in base ai propri millesimi.

Quando non si può esporre il proprio dissenso alle liti condominiali

Il dissenso alle liti condominiali non può avere come oggetto le attività preliminari alla lite come, ad esempio, il parere richiesto a un avvocato, commercialista, ecc.

Una successiva delibera condominiale che riguardi le spese di lite, coinvolgendo anche il condomino che ha manifestato la propria dissociazione lite condominiale, è radicalmente nulla e potrà essere impugnata da chiunque abbia interesse a farlo.

Se, invece, il condominio è vittorioso, il soggetto dissenziente potrebbe dover concorrere alle spese processuali che non sia stato possibile ripetere dalla parte sconfitta: ciò succede solamente quando il dissenziente ha tratto effettivo beneficio dall’esito positivo del giudizio civile.

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Presupposti per la manifestazione del dissenso

Il proprio dissenso può essere manifestato esclusivamente se la lite è deliberata dall’assemblea. Non è incluso il caso in cui i provvedimenti siano presi direttamente dal capo condomino. Inoltre, deve trattarsi di controversia civile.

Secondo la giurisprudenza, il dissenso può essere manifestato esclusivamente in riferimento alle liti in cui sono contrapposti condominio e un terzo estraneo a esso.

E’ da precisare, inoltre, che non è possibile vietare al dissenziente di partecipare alle deliberazioni assembleari successive: egli può concorrere alla formazione della volontà comune pur restando contrario alla lite, perché di fatto non è riscontrabile un conflitto di interessi.