Le motivazioni per opporsi ad una installazione ascensore in condominio possono essere diverse: a volte, è fattibile farlo ma vi sono dei casi in cui, per legge, non è possibile.

In questo articolo, dunque, esamineremo entrambe le situazioni in modo da farvi capire se e come potete muovervi e, se mostrerete ulteriori dubbi e non esitate a contattarci per ulteriori informazioni: affidarsi alla professionalità e alla perfetta gestione di un nostro esperto amministratore di condominio a Roma vi permetterà di beneficiare di moltissimi vantaggi tra cui chiarezza in ogni azione e totale trasparenza.

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Ascensore in condominio come opporsi

Mettere l’ascensore in un condominio può essere una soluzione molto gradita per alcuni abitanti dello stabile.

Pensiamo, ad esempio, agli inquilini dei piani più alti, oppure, agli anziani: per loro rappresenta sicuramente una spesa indispensabile e necessaria per garantire il proprio benessere e una personale praticità e comodità. Tuttavia, l’ascensore a volte può anche essere considerato inutile, se non svantaggioso, per coloro che abitano ai piani più bassi, oppure, non hanno particolari problemi nel fare le scale.

Se ritenete superflua o addirittura sfavorevole l’installazione di un ascensore, starete probabilmente cercando di capire due cose:

  • se e come potete opporvi
  • se potete, in alternativa, evitare di pagarne la quota della somma destinata alla sua realizzazione

Per farlo è necessario conoscere, innanzitutto, cosa dice la legge che disciplina la fattispecie e che tratta, in particolare, il tema delle innovazioni.

Opere condominiali: un ascensore condominiale è considerato un’innovazione?

Vengono ritenute innovazioni quelle opere che implicano un cambiamento di rilievo della cosa comune, alterandone la destinazione di origine o la sua stessa entità.

Una situazione che si verifica molto frequentemente, quando si parla di ascensore in condominio, è quella che riguarda il pianerottolo sul quale andrebbe installato.

Per permetterlo, il pianerottolo dovrebbe subire una profonda modifica del suo aspetto, ed ecco perché gli esempi più classici di contenzioso in materia sono proprio relativi all’opposizione degli inquilini del piano terra che, non solo non hanno bisogno dell’ascensore, ma vedono anche sottratta una parte di spazio all’esterno dell’uscio di casa.

È quindi possibile opporsi ad una installazione ascensore condominiale? E, qualora non si potesse, è previsto quantomeno l’esonero dal pagamento della quota? Scopriamolo insieme.

Quando l’interesse dei condomini ha la maggioranza

Il Codice Civile stabilisce che l’assemblea condominiale può deliberare qualsiasi tipo di opera volta al miglioramento, a un maggiore rendimento e a un utilizzo più comodo della cosa comune.

La validità di una delibera del genere si manifesta solo se approvata dalla maggioranza degli intervenuti e dalla metà del valore dello stabile.

Si considerano vietate le innovazioni che:

Possono mettere in pericolo la stabilità del condominio o la sua sicurezza
Ne alterano il decoro architettonico
Potrebbero impedire l’uso o il godimento delle parti comuni anche a un singolo condomino

Quelli appena elencati sono i casi che, se dimostrati, possono permettervi di opporvi all’installazione dell’ascensore nel vostro condominio: basterà presentare al Tribunale l’impugnazione della delibera amministrativa.

La domanda principale che dovete porvi, quindi, è se vi trovate davvero in una delle situazioni sopra menzionate. Se l’installazione dell’ascensore condominiale andrà a incidere su una parte limitata e non rilevante per il godimento della parte comune, allora non vi sarà possibile opporvi.

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Ascensore e barriere architettoniche

Un’altra situazione in cui vi sarà impossibile opporvi è quando l’installazione dell’ascensore è stata decisa per eliminare le barriere architettoniche per la presenza in edificio di disabili o persone con problemi motori.

La Corte di Cassazione ha più volte rifiutato le opposizioni dei condómini in presenza di tali condizioni, anche nei casi in cui si andasse a modificare e alterare l’estetica dell’edificio.

In tali situazioni, quindi, si è obbligati per legge a garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Quando opporsi al pagamento della quota

Le spese per i lavori saranno come sempre divise tra i vari condomini e la ripartizione sarà fatta in base millesimi della proprietà.

Anche se vi siete opposti e quindi avete votato a sfavore, se la maggioranza ha approvato la richiesta e si è deliberato per la sua installazione, sarete inclusi nel pagamento.

Tuttavia, avete la possibilità di chiedere di esserne esonerati nei casi seguenti:

• Se la spesa dovesse risultare molto esosa
• Se non ne trarreste alcuna utilità o beneficio

In fase di assemblea condominiale, potrete avanzare le vostre motivazioni e gli altri condomini potrebbero essere favorevoli a sollevarvi dal pagamento: in questo caso, la quota relativa sarebbe spalmata su tutte quelle degli inquilini favorevoli.