Anche se l’articolo 19 della Costituzione Italiana prevede la libertà di culto, questo non vuol dire che poi si possa effettivamente praticare la propria religione ovunque. Infatti, molto spesso sono risaltati ai fatti di cronaca casi in cui sono state aperte attività di culto in condominio o in luoghi non propriamente adibiti a questo scopo.

Il poter professare liberamente il proprio credo, quindi, fa chiedersi se è davvero ammesso dalla legge italiana istituire dei luoghi di culto in condominio. Non si tratta di un caso isolato, ma di un fenomeno comune che è stato spesso oggetto di alcune sentenze da parte del Tar. Per gestirlo diventa fondamentale affidarsi a un abile amministratore di condominio a Roma: contatta subito Condominio Chiaro per una consulenza gratuita!

attivita-di-culto-in-condominio

Attività di culto in condominio: cosa dice la legge

Bisogna subito mettere in chiaro che, la realizzazione di un luogo di culto in un condominio, e quindi in aree come scantinati, stanze o altre aree comuni richiede una specifica autorizzazione.

Se questa non è presente, ci si trova alle prese con un vero e proprio abuso edilizio perché si andrebbe a cambiare un bene comune trasformandolo in un bene di uso esclusivo.

Questa sentenza fa riferimento a un fatto avvenuto nel 2015, quando in un condominio è stata creata una moschea da una comunità islamica. La Sri Lanka Welfare Center aveva di fatto adibito uno scantinato a luogo di culto rendendo in questo modo evidente l’abuso edilizio.
A questo punto, il Comune ordina l’immediata cessazione dell’attività abusiva intimando anche il ripristino dei locali originali. Tuttavia, nonostante questo intervento, i fedeli non rispettarono i provvedimento e, tre anni più tardi, nel 2018, il Comune ordina la demolizione dello scantinato perché privo di autorizzazione. 

attivita-di-culto-incondominio

Come opporsi ai luoghi di culto in condominio

Se nel proprio condominio alcuni locali vengono adibiti a luogo di culto, dunque, è possibile fare appello agli:

  • articoli 1117 ter c.c. comma 1
  • articoli 1120 c.c. comma 1

Il primo articolo sancisce che, per esigenze d’interesse condominiale, l’assemblea se costituita dai quattro quinti dei partecipanti al condominio e rappresentati il valore dell’edificio, hanno il potere di apporre modifiche alla destinazione d’uso delle parti comuni.

Questo è possibile perché, seguendo il secondo articolo, la maggioranza dei condomini può disporre tutte le innovazioni per il miglioramento e un maggior rendimento dei beni comuni. 

Tuttavia, quando questi due articoli non vengono soddisfatti per mancanza dei requisiti, allora può esserci l’abuso edilizio per la costituzione di luoghi di culto in condominio.

luoghi-di-culto-in-condominio

In conclusione

Per concludere, l’articolo 10 comma 2 del decreto n° 380/2001 afferma che ogni cambiamento legato all’uso di un immobile di parti di esso sono ammessi solo se:

  • in presenza di permesso di costruire
  • sussiste una denuncia d’inizio attività

Questo vuol dire che, se si vuole creare un luogo di culto all’interno di un condominio utilizzando parti in comune, l’autorizzazione non sarà concessa perché non ammissibile per legge. 

Tuttavia, la questione risulta essere comunque controversa perché ci sono anche alcune sentenze, come quelle del Tribunale di Udine e quelle del Tribunale di Genova nel 2017, che hanno autorizzato lo svolgimento della attività di culto in condominio perché non ritenute lesive nei confronti della quiete dei condomini.