Quando si vive in un condominio, capita periodicamente di dover sostenere delle spese di manutenzione dei locali in comune. A questo proposito, possono sorgere dei dubbi su tutti quegli spazi che appartengono come struttura all’appartamento ma, in un certo senso, fuoriescono dallo stesso, andando a costituire di fatto un’estensione del condominio stesso. È il caso dei balconi, spesso fonte di disaccordo in fase di manutenzione. Come vengono ripartite le spese? Ecco quello che, Condominiochiaro, esperto in amministrazione condominiale a Roma, vuole chiarire nella seguente guida.

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Balconi: la definizione giuridica incide sulla proprietà

Per fare chiarezza in materia, viene in nostro soccorso innanzitutto la legge.

Il balcone è di proprietà del condomino che dispone dell’appartamento e questo incide sulle delibere dell’assemblea condominiale. Quindi, se l’assemblea votasse per imporre ad un condomino di far ristrutturare il balcone di sua esclusiva proprietà, commetterebbe un atto non lecito.

Tuttavia, esiste un tipo di balcone che può essere considerato in parte condominiale anche se di proprietà di un appartamento. Si tratta dei balconi aggettanti.

Per balconi aggettanti si intende, specificatamente, quelli che sporgono oltre il muro perimetrale dell’immobile. Sebbene la legge (sentenza numero 14576 del 2004 della Suprema Corte di Cassazione), affermi chiaramente come questo tipo di balcone appartiene esclusivamente al proprietario dell’immobile, ci sono delle parti di esso sulle quali può deliberare il condominio.

Queste parti sono i rivestimenti delle parti inferiore e frontale del balcone: essi contribuiscono al decoro dell’immobile e ne incidono quindi sul prestigio e la sicurezza.

Nel prossimo paragrafo, affronteremo la ripartizione delle spese relative alla manutenzione e ristrutturazione di questa tipologia di balconi. Un semplice esempio potrà fare luce su ogni dubbio.

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Balconi aggettanti: come si calcolano le spese condominiali

Ipotizziamo la seguente situazione: il balcone che sporge dalla facciata di un palazzo mostra dei cedimenti nell’intonaco. Questi cedimenti, oltre a compromettere l’estetica, rappresentano un rischio.
In questo caso, il proprietario dell’immobile viene invitato a restaurarlo dal condominio: per legge è tenuto a provvedere a sue spese.

Se, per qualche motivo si rifiuta di adempiere il restauro, il condominio sarà autorizzato ad adire le vie legali competenti per ingiungere al proprietario di intervenire.

Questo è tanto più vero se l’intonaco in questione comincia a cadere su strada, costituendo un rischio anche per i passanti. In quel caso il condominio è autorizzato (ed anzi è bene che lo faccia) ad avvisare l’autorità competente, come potrebbe essere la polizia locale.

Quando le spese sono da ripartire con tutti i condomini

Se l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria riguarda una parte strutturale del balcone che non rientra tra gli elementi di decoro e di rivestimento, la giurisprudenza dà ragione al proprietario: egli non può essere chiamato in causa per le spese. Quest’ultime, infatti, devono essere ripartire tra tutti i condomini, essendo una parte da restaurare ‘comune’.

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