Cosa dice la legge in merito ai raggruppamenti condominiali? È possibile, per un singolo condomino, chiedere il distacco dal proprio condominio? Nonostante possa sembrare una procedura anomala, è un processo riconosciuto e garantito dalla legge, che vi dedica, infatti, gli articoli 61 e 62 del Codice Civile, entrando nel merito di quando e come staccarsi dal condominio per costituire un edificio autonomo.

Il fatto che il distacco dal condominio sia contemplato dalla legge, non vuol dire che tale diritto sia esercitabile da chiunque e in qualunque situazione. Ciò implica che il processo di separazione può avvenire soltanto a patto che siano rispettati tutti i requisiti che la legge impone. Ma quali sono le condizioni che consentono la separazione? Il nostro team esperto di amministratori di condominio a Roma, di seguito, ti mostrerà tutti i dettagli su questo prezioso e interessante argomento.

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Separazioni condominiali: quali sono i requisiti?

Innanzitutto, va precisato che la separazione dal condominio originario può riguardare:

  • il singolo immobile
  • gruppi di immobili

In entrambi i casi, il requisito più importante per poter procedere con la separazione dal condominio originario è quello di avere le caratteristiche strutturali di un edificio o di più immobili autonomi.

Se, ad esempio, gli immobili che intendono separarsi non dispongono di un ingresso differente a quello di proprietà dell’intero condominio, allora il distacco non è possibile.

Affinché, il processo sia attuabile è necessario dunque che i separatisti possano godere dei propri immobili senza doversi “appoggiare” a servizi o proprietà degli altri condomini.

Ammesso che il requisito di autonomia sia posseduto, come staccarsi dal condominio in maniera che anche sul piano formale non vi siano problemi futuri? Anche in questo caso il chiarimento è nell’articolo 61 del Codice Civile.

Qui si stabilisce, senza equivoci, che il distacco dal condominio dev’essere deliberato dall’assemblea, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, come stabilito dall’articolo 1136 del Codice Civile.

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Distacco condominiale: le eccezioni dell’articolo 1117

Anche se il requisito dell’autonomia è considerato come fondamentale ai fini dello scioglimento del condominio pregresso, vi è un altro articolo del Codice Civile che è necessario considerare per capire come staccarsi dal condominio: l’articolo 1117.

In tale articolo, sono raccolte una serie di pertinenze in comune che, se restano tali, non inficiano minimamente la richiesta di separazione.

Su questo aspetto si sofferma l’articolo 62: chi richiede la separazione può farlo anche se, ad esempio, resta in comune l’area del parcheggio scoperto, oppure, il suolo con tutte le fondazioni.

Tuttavia, nonostante l’elenco sia lungo, non è dato sapere, a prescindere, quali pertinenze possono essere mantenute in comune senza perdere il diritto al distacco, in quanto lo stesso articolo 62 resta vago su questo aspetto.

Citando testualmente, si riporta infatti che l’esercizio del diritto è possibile anche “se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117”.

L’espressione vaga della legge comporta che ogni situazione dev’essere valutata nella sua specificità, lasciando così ampio margine di interpretazione in capo a chi dovrà esprimersi su una situazione di separazione condominiale.