Come sappiamo, l’obbligo di fattura elettronica è attivo a partire da gennaio 2019. Questo nuovo tipo di fatturazione ha sicuramente portato con sé molti dubbi e difficoltà. Ma parliamo, nello specifico, della fattura elettronica in condominio. Il nostro studio, esperto in amministrazione di condominio a Roma, vuole cercare di fare chiarezza su questo argomento tanto spinoso e delicato. Scopriamo, dunque, maggiori dettagli sull’argomento.

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Fatturazione elettronica: come considerare i condomini, l’amministratore e i fornitori

Partiamo dalla base: come considerare dal punto di vista fiscale i condomini e l’amministratore?

I residenti di un condominio devono essere considerati come i clienti ultimi, i fornitori sono le aziende.

Quando un fornitore (ad esempio, l’impresa di pulizie) emettere fattura, esso deve:

  • inserire normalmente i dati nel Sistema di Interscambio
  • immettere nel sistema il codice fiscale di chi usufruisce del servizio
  • inserire il codice dell’amministratore, cosicché questi possa scaricare la fattura

Il condominio viene definito come un soggetto giuridico senza partita IVA. Ad esso viene attribuito un codice fiscale e, per questo, viene assimilato come consumatore finale.

Come si comporta il fornitore in fase di fatturazione del proprio servizio

Il fornitore deve seguire alcune regole al momento dell’emissione della fattura elettronica in condominio:

  • Compilare e inviare la fattura al Sistema di Interscambio
  • Immettere all’interno del sistema il codice fiscale relativo al condominio a cui si emette fattura elettronica, inserendo come codice destinatario il codice 0000000, poiché il condominio viene equiparato ad un consumatore finale
  • Consegnare copia della fattura al condominio
  • Informare l’amministratore dell’emissione della fattura elettronica in condominio

Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, il fornitore del servizio è obbligato per legge a rilasciare documento di copia, in formato analogico, della fattura elettronica.
Deve, inoltre, comunicare immediatamente all’amministratore di condominio che il documento è disponibile sul Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il fornitore di un servizio prestato al condominio è tenuto a presentare sempre copia della fattura elettronica in condominio emessa.

Poiché l’unico documento valido dal punto di vista fiscale è la fattura elettronica, la copia consegnata dal fornitore dovrà specificare la dicitura “non originale” o “copia analogica”.

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Copia di “cortesia”: qual è la sua valenza e ruolo dell’amministratore

Secondo l’interpretazione di molti, dal momento che il condominio non è titolare di partita IVA, l’amministratore potrebbe limitarsi alla ricezione di una copia, definita di “cortesia”, del documento di fattura emesso dal fornitore.

L’amministratore di condominio ha l’onere di verificare la veridicità di tutte le fatture emesse, controllando tutti gli elementi fondamentali.

Sorge, quindi, la necessità di effettuare un controllo al fine di correggere eventuali errori o difformità tra la copia elettronica e quella cartacea.

Un esempio di quanto appena affermato, si ha nel caso in cui una fattura elettronica in condominio presenti importi diversi o contenuti non analoghi alla copia di “cortesia” presentata all’amministratore.

Quest’ultimo ha sempre l’obbligo di controllare la veridicità dei documenti ad esso presentati, al fine di evitare problemi amministrativi o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, possiamo affermare che, prima di procedere al pagamento di una fattura cartacea, l’amministratore di condominio debba sempre verificare eventuali difetti di forma della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio da parte del fornitore.