Si pensa che la gestione di un condominio sia responsabilità unica dell’amministratore. Non è completamente corretto. Infatti, lui si occupa dell’organizzazione generale e degli accordi coi fornitori di servizi condominiali ma, a scegliere i fornitori del condominio e a stabilire quali siano i servizi che occorro all’interno di esso, sono compito dei proprietari delle singole unità immobiliari. Nell’articolo che segue faremo luce su questo argomento, mostrando tutti i dettagli utili.

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Fornitori-del-condominio

Che servizi necessita un condominio?

La corretta gestione di un condominio richiede tutta una serie di attività e adempimenti. Queste attività servono a garantire una vita condominiale in regola con le normative vigenti e a rendere il condominio, sotto ogni punto di vista, funzionale e curato.

I servizi condominiali necessari a rendere efficiente, sicuro e ben tenuto il condominio sono:

  • pulizia scale e ascensore
  • cura del verde, se presente
  • portineria
  • controllo e manutenzione impianto del gas, acqua, luce
  • controllo periodico della sicurezza dello stabile in termini di fondamenta, integrità del tetto, grondaie, ecc…

Tutti questi servizi sono a cura dei fornitori di servizi condominiali i quali vengono retribuiti dall’amministratore di condominio, attraverso la quota condominiale versata dai condomini.

Chi seleziona i fornitori del condominio?

Spesso, si pensa che sia l’amministratore a selezionare, indipendentemente, i fornitori del condominio.

In realtà, egli ha la responsabilità di informarsi su più fornitori e presentare in assemblea i più e diversi preventivi.

Sarà, infatti, l’assemblea condominiale a decidere e affermare i fornitori di servizi condominiali: secondo il preventivo presentato, la maggioranza dei presenti condomini sceglierà le ditte che maggiormente rispecchiano le necessità del condominio, sia in termini di spesa sia per i servizi svolti.

fornitori-condominio

Unicità di scelta e casi eccezionali

Il Codice Civile individua nella figura dell’amministratore il referente con responsabilità dirette sulla gestione del condominio.

Lui ha l’onere, dunque, di assicurare scelte esaustive ai condomini ma, la scelta finale del nominativo per ogni singolo servizio necessario all’interno dello stabile, è di autorità unica dei residenti dello stesso, attraverso l’assemblea convocata.

Possono verificarsi anche dei casi eccezionali, nonché rari, dettati da situazioni estreme emergenziali: può accadere, ad esempio, che l’amministratore sostituisca un fornitore con un altro per la non disponibilità repentina di un determinato servizio, oppure, che lo stesso condomino chiami un’intervento in maniera autonoma per un improvviso guasto elettrico, il blocco dell’ascensore con un soggetto all’interno, una presunta fuga di gas.

In queste situazioni di “emergenza“, è la legge 1134 del Codice Civile che autorizza ad agire tempestivamente senza convocazione dell’assemblea.

Come scegliere i fornitori

Nelle città ad alta intensità demografica come Roma, i condomini devono saper valutare e scegliere tra mille proposte: molte sono infatti le ditte che offrono servizi utili all’interno dei condomini.

L’assemblea condominiale, oltre alla visione dei diversi preventivi, deve informarsi sulle esperienze pregresse di tali ditte e assicurarsi che ciascuna si esse sia in perfetta regola in fatto di normative.

Potrebbe apparire scontato ma, accertarsi di tali requisiti, è un’importante garanzia sul lavoro che verrà svolto.