Il 17 dicembre del 2012 è stata pubblicata, in gazzetta Ufficiale, l’approvazione della legge 11 dicembre 2012 n 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, una modifica che riguarda le norme all’interno degli appartamenti in condominio del Codice Civile e risalgono al 1942. Questa riforma consolida le orme che erano state prese dalla Suprema Corte nell’ambito condominiale, ma non solo: crea e aggiunge qualche nuova sfaccettatura alla disciplina condominiale, aggiornandola e rinnovandola.
Se il vostro condominio è sito nella Capitale, troverete ben presto un esperto amministratore di condominio a Roma che si occupi della gestione del vostro condominio in conformità a quanto stabilito dalla legge. Questo è un fattore di fondamentale importanza per far sì che tutte le modalità e tempi di gestione vengano rispettati nell’interesse del condominio e di tutti i suoi abitanti. Condominio Chiaro può rispondere perfettamente e in maniera impeccabile ad ogni vostra esigenza: siamo esperti del settore e vantiamo di grande professionalità e competenza. Di seguito, vogliamo fornirvi maggiori dettagli sulla legge 11 dicembre 2012 n 220 e quali modifiche ha apportato nella vita condominiale, così da averne un quadro generale.

Cosa ha modificato questa legge
La legge in questione riformula l’Art. 1117 del Codice Civile all’interno del suo primo articolo. Vengono dunque elencate e specificate le parti comuni all’interno dell’edificio.
L’Art. 1117 bis del Codice Civile è introdotto nell’Art. 2 della riforma e vengono inseriti condomini orizzontali, cioè tutti i plessi costituiti da più condomini, detti supercondomini, e i villaggi condominiali. In questo modo, si amplia la nozione di condominio.
All’interno dell’articolo 1117 ter del Codice Civile, inserito con la legge 220/2012, è prevista una maggioranza che deve rappresentare i quattro quinti dei condomini: questa maggioranza può decidere come modificare e se modificare l’utilizzo delle parti comuni del condominio.
Per tutelare la destinazione d’uso del condominio da tutto ciò che è contrario alle destinazioni degli appartamenti è stato formulato l’articolo 1117 quarter.

Ulteriori modifiche previste dalla legge
L’art. 3, della riforma condominio 2012, riscrive l’articolo 1118 del Codice Civile, disciplinando tutti i diritti di chi partecipa alle parti comuni. Nel dettaglio, esiste la possibilità dei condomini di rinunciare alle parti comuni, quindi per esempio all’impianto di condizionamento o riscaldamento, solo se gli altri condomini non debbano pagare una somma troppo alta o si creano squilibri tra condomini.
L’Art. 6 del disegno di legge , all’interno dell’articolo 1122 del Codice Civile, stabilisce che i condomini non possono eseguire modifiche o opere, oppure, modificare la destinazione d’uso delle parti comuni del condominio e dell’unità immobiliare in affitto o di proprietà, se queste portano:
- danni alle zone comuni del condominio o ad altre proprietà
- recano un pregiudizio alla sicurezza, al decoro o alla stabilità dell’intero edificio

Novità e norme relative alla nomina dell’amministratore
La legge 220 del 2012 riforma condominio vuole definire una maggiore responsabilità e trasparenza nel profilo dell’amministratore e della sua gestione del condominio.
Gli articoli che sanciscono le regole che stabiliscono la nomina dell’amministratore e la sua figura, i suoi obblighi e la relativa revoca, sono il 9 e il 10.
Gli articoli 1129 e 1130 del C.C. riguardano, invece, la responsabilità dell’amministratore, i suoi poteri e i casi di revoca nel caso ci fossero violazioni dei doveri.
Le ulteriori novità in tema di amministrazione sono la durata della carica che è di uno o due anni. Tuttavia, se subentrano violazioni il mandato può essere revocato anticipatamente. Ad esempio, i condomini possono richiedere una revoca dell’amministratore se quest’ultimo non si è adoperato per aprire un conto corrente condominiale, aspetto obbligatorio.
Inoltre, nuove modifiche sono state fatte in materia di:
- riscossione di contributi condominiali (articolo 18)
- modalità di convocazione delle assemblee condominiali (articolo 20)
- modalità di funzionamento dell’assemblea e di convocazione dei condomini (articolo 21)
- tabelle millesimali e loro revisione (art. 22 e 23)
Infine, all’interno della nuova riforma, l’Art. 16 stabilisce che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia“.
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