Il 17 dicembre del 2012 è stata pubblicata, in gazzetta Ufficiale, l’approvazione della legge 11 dicembre 2012 n 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, una modifica che riguarda le norme all’interno degli appartamenti in condominio del Codice Civile e risalgono al 1942. Questa riforma consolida le orme che erano state prese dalla Suprema Corte nell’ambito condominiale, ma non solo: crea e aggiunge qualche nuova sfaccettatura alla disciplina condominiale, aggiornandola e rinnovandola.

Se il vostro condominio è sito nella Capitale, troverete ben presto un esperto amministratore di condominio a Roma che si occupi della gestione del vostro condominio in conformità a quanto stabilito dalla legge. Questo è un fattore di fondamentale importanza per far sì che tutte le modalità e tempi di gestione vengano rispettati nell’interesse del condominio e di tutti i suoi abitanti. Condominio Chiaro può rispondere perfettamente e in maniera impeccabile ad ogni vostra esigenza: siamo esperti del settore e vantiamo di grande professionalità e competenza. Di seguito, vogliamo fornirvi maggiori dettagli sulla legge 11 dicembre 2012 n 220 e quali modifiche ha apportato nella vita condominiale, così da averne un quadro generale.

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Cosa ha modificato questa legge

La legge in questione riformula l’Art. 1117 del Codice Civile all’interno del suo primo articolo. Vengono dunque elencate e specificate le parti comuni all’interno dell’edificio.

L’Art. 1117 bis del Codice Civile è introdotto nell’Art. 2 della riforma e vengono inseriti condomini orizzontali, cioè tutti i plessi costituiti da più condomini, detti supercondomini, e i villaggi condominiali. In questo modo, si amplia la nozione di condominio.

All’interno dell’articolo 1117 ter del Codice Civile, inserito con la legge 220/2012, è prevista una maggioranza che deve rappresentare i quattro quinti dei condomini: questa maggioranza può decidere come modificare e se modificare l’utilizzo delle parti comuni del condominio.

Per tutelare la destinazione d’uso del condominio da tutto ciò che è contrario alle destinazioni degli appartamenti è stato formulato l’articolo 1117 quarter.

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Ulteriori modifiche previste dalla legge

L’art. 3, della riforma condominio 2012, riscrive l’articolo 1118 del Codice Civile, disciplinando tutti i diritti di chi partecipa alle parti comuni. Nel dettaglio, esiste la possibilità dei condomini di rinunciare alle parti comuni, quindi per esempio all’impianto di condizionamento o riscaldamento, solo se gli altri condomini non debbano pagare una somma troppo alta o si creano squilibri tra condomini.

L’Art. 6 del disegno di legge , all’interno dell’articolo 1122 del Codice Civile, stabilisce che i condomini non possono eseguire modifiche o opere, oppure, modificare la destinazione d’uso delle parti comuni del condominio e dell’unità immobiliare in affitto o di proprietà, se queste portano:

  • danni alle zone comuni del condominio o ad altre proprietà
  • recano un pregiudizio alla sicurezza, al decoro o alla stabilità dell’intero edificio
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Novità e norme relative alla nomina dell’amministratore

La legge 220 del 2012 riforma condominio vuole definire una maggiore responsabilità e trasparenza nel profilo dell’amministratore e della sua gestione del condominio.

Gli articoli che sanciscono le regole che stabiliscono la nomina dell’amministratore e la sua figura, i suoi obblighi e la relativa revoca, sono il 9 e il 10.

Gli articoli 1129 e 1130 del C.C. riguardano, invece, la responsabilità dell’amministratore, i suoi poteri e i casi di revoca nel caso ci fossero violazioni dei doveri.

Le ulteriori novità in tema di amministrazione sono la durata della carica che è di uno o due anni. Tuttavia, se subentrano violazioni il mandato può essere revocato anticipatamente. Ad esempio, i condomini possono richiedere una revoca dell’amministratore se quest’ultimo non si è adoperato per aprire un conto corrente condominiale, aspetto obbligatorio.

Inoltre, nuove modifiche sono state fatte in materia di:

  • riscossione di contributi condominiali (articolo 18)
  • modalità di convocazione delle assemblee condominiali (articolo 20)
  • modalità di funzionamento dell’assemblea e di convocazione dei condomini (articolo 21)
  • tabelle millesimali e loro revisione (art. 22 e 23)

Infine, all’interno della nuova riforma, l’Art. 16 stabilisce che “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia“.