In materia di condominio, la mediazione obbligatoria è stata introdotta dal D.Lgs. 28/2010. Secondo la normativa, ai fini della procedibilità giudiziale della domanda, è necessario il preventivo esperimento della c.d. procedura di mediazione. Se il complesso residenziale in cui abitate necessita di un amministratore di condominio a Roma serio, affabile e con ottime capacità di mediazione, non esitare a contattare Condominio Chiaro: potrete beneficiare di una consulenza gratuita e di moltissimi impeccabili servizi. Nel presente articolo, analizzeremo più nel dettaglio la mediazione condominio: di cosa si tratta, i vantaggi che offre e i passi da seguire per metterla in atto nel modo corretto.

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La disciplina della mediazione e condominio

Le domande di mediazioni condominiali vanno presentate, a pena di inammissibilità, avanti gli organismi di mediazione abilitati che abbiano sede nel luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente, ossia, dove sorge il condominio e la relativa controversia.

Tali domande, contenenti la richiesta di mediazione condominiale, si presentano nel momento in cui sorge una controversia, sia tra quelle indicate dagli artt. 1117 a 1139 del Codice Civile, sia tra le previsioni – sempre in ambito condominiale – contenute nelle disposizioni di attuazione del medesimo Codice.

A titolo esemplificativo, rientrano nelle questione oggetto di mediazione in condominio, le controversie riguardanti:

  • destinazioni d’uso
  • parti comuni
  • controversie riguardanti l’amministratore condominiale
  • spese sostenute dal condominio
  • responsabilità dell’amministratore
  • regolamento di condominio
  • scioglimento del condominio
  • riscossione dei tributi
  • assemblea dei condomini
  • delibere condominiali

La mediazione in materia condominiale sarà necessaria in ogni caso, compreso sia in presenza di un condominio minimo, caratterizzato dalla presenza di soltanto due proprietari, sia in presenza di un super condominio, composto da una pluralità di edifici.

Il procedimento delle mediazioni condominiali

Precisiamo sin d’ora che, a seguito di delibera assembleare assunta a maggioranza, l’amministratore di condominio potrà partecipare al procedimento di mediazione.

Il primo passo da compiere in materia di condominio e mediazione è quello di presentare regolare istanza presso l’organismo di mediazione territorialmente competente, seguendo i criteri sopra rappresentati.

Tale organismo nominerà un mediatore condominiale, il quale si occuperà di fissare un incontro tra le parti, non oltre 30 giorni dal momento del deposito della predetta istanza. La mediazione condominiale in atto, come previsto ai sensi del D.Lgs. 28/2010, dovrà essere conclusa entro massimo di 3 mesi.

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Tutti i passi da seguire per una perfetta mediazione condominiale

Durante il primo incontro, il mediatore avrà il compito di esporre come si svolgerà la procedura di “mediazione condominio”, invitando i legali, obbligatoriamente presenti, e le parti a manifestare il proprio interesse all’avvio della mediazione.

Qualora le parti manifestino dissenso alla procedura, verrà redatto verbale di esito negativo e le parti potranno proseguire la propria controversia in sede giudiziale. Diversamente, nel caso in cui le parti manifestino la propria intenzione ad avviare la mediazione condominiale, la stessa proseguirà in altri incontri.

La conclusione di tali incontri potrà manifestare:

  • il raggiungimento di un accordo, quindi la redazione di un verbale ad esito positivo
  • il fallimento dei tentativi e la sottoscrizione di un verbale negativo

Nei casi in cui ci sia difficoltà al raggiungimento di un accordo, il mediatore potrà fare una proposta diversa, rispetto a quelle esposte dalle parti: entro 7 giorni, ogni parte dovrà rispondere con assenso o con dissenso.