Chi non ha mai sentito parlare di muri maestri, muri perimetrali e muri divisori? Ma quanti ne conoscono realmente la differenza? In effetti, finché non si acquista casa o non ci si imbatte in qualche lavoro di ristrutturazione della propria abitazione o del proprio condominio in pochi fanno veramente caso alla differenza. Qualsiasi edificio è un complesso sistema di diritti esclusivi e condominiali ed è per questo che il nostro studio di amministrazione condominiale a Roma, vuole addentrarsi nell’argomento e chiarirne alcuni dubbi.

Muri maestri, muri perimetrali e muri divisori: uno sguardo d’insieme
Innanzitutto, vediamo le differenze principali tra muri maestri muri perimetrali e muri divisori. Questa differenza può essere data sia da un punto di vista delle caratteristiche tecniche sia dalla funzione del muro stesso.
Per muri maestri s’intendono tutte le parti dell’edificio che hanno il compito di sostenerne le struttura e coprirlo. Quindi, tra essi, andranno annoverati, ad esempio, il telaio in cemento armato, indipendentemente dal posizionamento nel progetto di pilastri ed architravi.
Ma come parti fondamentali dei muri maestri vi sono anche tutte quelle strutture necessarie ed essenziali affinché un edificio possa effettivamente dirsi tale, dalle facciate ai muri di riempimento tra i pilastri, ad esempio.
I muri perimetrali sono tutti quelli che identificano i confini dell’edificio. Come è facile intuire, essi posso coincidere con i muri maestri ma non sempre.
I muri esterni all’edificio che, ad esempio, delimitano un giardino sono muri perimetrali ma, ovviamente, non sono muri maestri.
I muri divisori, infine, sono tutti quelli che servono ad organizzare gli spazi all’interno dell’edificio come, ad esempio: muri che dividono un’unità dall’altra, oppure, muri che dividono la camera dalla cucina.
Fatta questa prima distinzione, andiamo dunque a vedere nel dettaglio il regime di proprietà di queste parti, così da determinare cosa si può fare su di essi e come.

Muri maestri
Tutti i muri maestri sono da considerarsi una parte comune. In qualità di proprietà comune del condominio, il loro uso e la loro manutenzione spetta a tutti i condomini, proporzionalmente alla percentuale di proprietà posseduta.
Di conseguenza, ogni condomino è libero di servirsene nella misura in cui non pregiudichi la stessa libertà degli altri.
I muri portanti, dunque, non potranno mai essere toccati per non pregiudicare, ovviamente, l’agibilità della struttura stessa.
Tuttavia, è da precisare che anche una semplice facciata può non essere toccata se pregiudica l’affaccio di altri o l’aspetto estetico dell’edificio.
Muri perimetrali
Anche questi sono da considerarsi parte comune: proprietà dell’intero condominio, in proporzione alla percentuale di possesso di ognuno.
Vale, quindi, lo stesso principio: possono essere svolte tutte quelle opere di miglioramento che non pregiudichino il diritto degli altri ad usufruirne e che non modifichino la destinazione ed il decoro dell’edificio.
Muri divisori
Diverso il regime, invece, dei muri divisori. Questi, infatti, possono essere sia una parte comune, sia una parte esclusiva di un proprietario.
Ad esempio, un muro divisorio può dividere un’unità immobiliare dal vano scale, oppure, una camera da un bagno all’interno della propria unità immobiliare.
Nel primo caso, siamo in un regime di comproprietà tra confinanti: il muro divide, infatti, due proprietà. Nel secondo caso, si tratterà invece di una proprietà esclusiva: il muro divide due camere della stessa unità abitativa.
b.gg. vorrei sottoporre un quesito: da un po’ di anni in corrispondenza delle colonne e delle travi portanti dei muri perimetrali interni al mio app.to (muri maestri perimetrali formati da muro esterno, camera d’aria e muro interno) si sono formate delle crepe che ogni tanto rilasciano calcinacci sul pavimento della camera; sui muri esterni all’edificio non ci sono tracce delle stesse crepe; a suo tempo ho fatto vedere la cosa all’ammistratore il quale ha preso atto ed ha detto che bisogna controllarne l’evoluzione. Vorrei sapere, indipendentemente se le crepe si allargano o no, a chi spetterebbe il loro ripristino? Al condominio essendo comunque muri perimetrali o a me perche’ e’ la sola parte interna al mio appartamento ?
Buongiorno, in questo caso, essendoci il pericolo di un danno strutturale, va incaricato un tecnico (architetto o ingegnere) strutturista che verifica le crepe e dalla sua relazione si potrà evincere sia la gravità del danno, che la competenza per il ripristino. cordiali saluti