L’occupazione di parti comuni condominiali è un’azione ammissibile. Tuttavia, per farlo è necessario agire nel rispetto di alcune indicazioni, stabilite da norme specifiche.

Infatti, secondo l’articolo 1102 del Codice civile, a ogni condomino è concesso servirsi della cosa comune ma nel rispetto di due regole fondamentali: la parte comune non deve, in alcun modo, essere alterata; l’azione messa in atto non deve impedire agli altri condomini di farne lo stesso uso.

Purtroppo, però, l’occupazione delle parti comuni condominiali è spesso al centro di numerose cause civili e, nell’articolo che segue, cercheremo di fare maggiore chiaretta in merito a questo argomento.

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Occupazione parti comuni condominiali: cosa dice la legge 

Per determinare quando si verifica l’occupazione delle parti comuni condominiali è importante capire cosa dice la legge.

L’art. 1117 c.c., infatti, definisce come spazi comuni condominiali, quelle parti dell’ edificio adibite ad uso comune, ovvero:

  • il suolo sul quale si trova l’edificio
  • elementi architettonici come le fondamenta, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti
  • ogni copertura: tetti e lastrici solari

Sono da considerare elementi comuni del condominio anche: le scale, i ballatoi, i portoni d’ingresso, così come eventuali portici, cortili, le facciate e tutte le parti destinate a fornire servizi in comune.

A stabilire le regole per usufruire di queste parti comuni è l’art. 1102 c.c: è possibile servirsi della cosa comune solo se non viene alterata la sua destinazione e se viene garantito agli altri partecipanti di poterne fare uso secondo quando previsto dal loro diritto.

Anche se si sostengono spese personali per apportare delle migliorie e garantirne una maggior cura, non è possibile estendere il proprio diritto esclusivo su di uno spazio comune. 

Tuttavia, nonostante la legge sia estremamente chiara sulla definizione di “parte comune” e sulle modalità e regole con le quali è possibile accederne e beneficiarne, si sono spesso verificati casi di occupazione del cortile condominiale, oppure, di occupazione del portico condominiale, non solo da parte dei condomini proprietari o affittuari del condominio in questione, ma anche da parte di persone estranee al condominio.

Scopriamo insieme cosa succede in queste due situazioni appena menzionate.

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Occupazione abusiva in condominio

Non sono rari i casi in cui i condomini che abitano all’ultimo piano vanno a occupare senza autorizzazione il sottoscala o una parte della copertura del tetto per riporre le loro cose.

Questa è sicuramente da considerare un vera e propria occupazione abusiva dello spazio comune, così come lo sono i casi in cui vengono realizzate abusivamente delle strutture murarie nel sottotetto o sui terrazzi condominiali. 

Solitamente, in questi casi, la legge prevede il ripristino dell’accesso alla proprietà comune, con demolizione delle strutture realizzate senza autorizzazione.

Quando l’occupazione abusiva è esercitata da terzi

Loccupazione di spazio condominiale può avvenire anche da parte terza, ovvero, da soggetti che non sono né proprietari né affittuari degli immobili presenti nel palazzo.

Questo si verifica spesso nei casi in cui, ad esempio, si utilizza come parcheggio un’area comune non adibita a questo scopo.

I condomini vengono così privati del loro diritto di godere liberamente delle aree comuni: rivolgendosi a un avvocato si possono ottenere danni per la condotta illecita e il pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre al divieto di usufruire di tale aree da parte di terzi.