La pulizia scale condominiali è regolamentata dall’ art. 1117 del c.c. In esso, viene espressamente sancito il dovere di tutti i condomini a partecipare alla pulizia e alla manutenzione delle scale, in quanto considerata parte comune all’interno di ogni condominio. L’articolo ne specifica anche le modalità: le spese dovranno essere ripartite tra tutti i coinquilini ed eventuali affittuari. Nel seguente articolo vi mostreremo, più dettagliatamente, come avviene la ripartizione delle spese per la pulizia scale condominiali e cosa dice la legge a tal riguardo.

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Pulizia scale condominiali: come si ripartiscono le spese

Le scale di un condominio, come ben noto, sono un bene comune e ad uso condiviso di tutti gli inquilini del condominio stesso. Il tema della pulizia scala desta non poche discussioni, alcune di queste sfociate anche in aule giudiziarie.

La Cassazione, dunque, si è espressa a tal riguardo, stabilendo che per le pulizie delle scale condominiali si applica la regola della ripartizione della spesa secondo il criterio proporzionale dell’altezza del suolo di ogni piano o di ogni porzione dello stabile, servito dalla rampa di scala o pianerottolo ad esse annesso.

Applicando tale dicitura, dunque, i proprietari o inquilini dei piani alti dello stabile partecipano in misura maggiore ai costi di pulizia e manutenzione delle scale, rispetto a coloro che occupano gli appartamenti ai piani più bassi, perché ovviamente ne beneficiano di un utilizzo maggiore.

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Ripartizione delle spese secondo la Corte Suprema

La Corte Suprema stabilisce che la manutenzione di scale ed ascensori si può basare su un criterio di ripartizione equa delle spese tra i proprietari delle unità immobiliari che ne dispongono. Nello specifico:

  • la metà di queste spese si stabilisce sulla base del valore delle unità immobiliari, considerate singolarmente e sulla base della consultazione delle tabelle millesimali,
  • l’altra metà delle spese, invece, viene stabilita proporzionalmente all’altezza del piano occupato a partire dal suolo

Pulizie condominiali regole sulla ripartizione delle spese relative alle scale

Anche nell’art. 1124 del c.c. viene chiaramente specificato che, per quanto riguarda la pulizia delle scale condominiali, le spese devono essere ripartite proporzionalmente all’uso che ne viene fatto e, dunque, secondo il piano occupato dall’inquilino.

A tal fine, si ritiene del tutto irrilevante chi occupi l’unità immobiliare: che sia occupata a scopo abitativo o a scopo commerciale, si applicano in modo uniforme le regole stabilite.

L’obbligo di contribuire alle spese di gestione e mantenimento delle scale condominiali, e alla loro manutenzione, si rivale quindi in ugual misura sia sui condomini residenti nello stabile, sia sui condomini affittuari o proprietari di negozi o attività commerciali, in quanto, anche questi ultimi utilizzano le scale e i pianerottoli ad esse annessi.

Rimane diritto degli inquilini, in tema di pulizia scale in condominio, concordarsi in via privata per trovare la soluzione comune più idonea al fine di garantire un’adeguata ed efficiente azione di pulizia delle scale del proprio condominio.