Oggi giorno, la normalità vuole che tutte le persone siano dotate di un’home banking o un’applicazione sul cellulare che consente loro di effettuare un bonifico o un postagiro per pagare le rate condominiali in pochi minuti. Allo stesso tempo, è anche vero però che, ad esempio, molto spesso proprietari di immobili sono anziani che non hanno dimestichezza con il pagamento delle quote condominiali e non sempre hanno qualcuno che si occupi di effettuare questo onere al posto loro. In questi casi, ci troviamo di fronte a persone che preferiscono o sono obbligati a recarsi direttamente presso lo studio dell’amministratore. E si tratta solo di un esempio, perché possono sussistere ulteriori motivi per cui le persone preferiscano recarsi direttamente presso l’ufficio dell’amministratore condominiale.

Ma recarsi fisicamente presso lo studio di un affidabile amministratore di condominio a Roma, per pagare le rate per le spese del condominio, è consentito dalla legge o esistono dei vincoli in merito? Vediamolo insieme.

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Pagamento rate condominio: è possibile presso l’ufficio dell’amministratore?

In Italia, il pagamento delle rate del condominio è regolato dall’articolo 1129 del Codice Civile.

Esso stabilisce che il valore economico della spesa condominiale può essere inviato verso il conto corrente condominiale, tramite bonifico bancario o postale.

L’articolo in questione si riferisce anche agli obblighi che l’amministratore ha di indirizzare tutte le rate spese condominiali, versate appunto dai condomini, a prescindere dalla modalità, nel conto del complesso edilizio.

Nel 2012, quando la riforma ha avuto effetti proprio sugli obblighi del capo condomino, l’articolo ha rivestito un ruolo peculiare, ponendosi il fine di garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie inerenti ogni singola rata condominiale.

La legge ammette, pertanto, che i condomini possano pagare le rate condominiali presso l’ufficio, purché l’amministratore rilasci loro una prova documentale dell’avvenuto pagamento delle quote condominiali e, nel caso il pagamento avvenga in contanti, questo si curi di versare la somma sul conto corrente della struttura in questione.

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In conclusione

Abbiamo dunque chiarito nel paragrafo precedente che, a prescindere dalle modalità di pagamento delle quote scelta dai condomini, resta fermo l’obbligo dell’amministratore di condominio di creare un apposito conto corrente facente capo al condominio.

Su quest’ultimo, le persone possono effettuare il pagamento delle rate condominiali nelle modalità sopra menzionate, ovvero:

  • home banking
  • applicazione
  • recandosi in banca
  • all’ufficio postale

E’ altrettanto chiaro che la legge non vieta però ai condomini di recarsi di persona presso l’ufficio dell’amministratore ed effettuare il pagamento delle rate direttamente a lui: sarà poi suo compito versare ogni singola rata condominiale sul conto corrente della struttura.

È importante infine che, per far fronte a qualsiasi verifica e controllo da parte delle autorità, o in caso di potenziale contenzioso con il condominio, i singoli condomini richiedano all’amministratore il rilascio della relativa ricevuta di pagamento della somma versata, la quale assumerà un’importanza fondamentale nel caso occorra comprovare l’avvenuta transazione tra le parti.

Da quanto affermato, si evince quanto la conservazione della ricevuta stessa deve essere fatta accuratamente.