A volte può capitare che il rapporto tra i condomini di uno stabile e il proprio amministratore di condominio siano tutt’altro che sereni. In alcuni casi, infatti, possono verificarsi comportamenti da parte di quest’ultimo tutt’altro che positivi nella gestione del condominio. Azioni superficiali o prive di cura sono, purtroppo, all’ordine del giorno ma, quando queste avvengono, ovviamente, l’amministratore di condominio può andare incontro a responsabilità civili e penali. Non esitate a richiedere una Consulenza Gratuita a Condominio Chiaro: un nostro esperto amministratore di condominio a Roma saprà fornirvi una chiara, completa ed esaudiente assistenza. Scopri, nell’articolo che segue, tutto ciò che c’è da sapere sulle responsabilità dell’amministratore di condominio nella gestione di uno stabile e, nel dettaglio, la responsabilità penale e civile a cui è soggetto.

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Le responsabilità dell’amministratore di condominio

Definire le responsabilità di un amministratore di condominio è abbastanza semplice:

  • quando l’amministratore di condominio viola un dovere imposto dal Codice Civile, egli incorre in una responsabilità civile
  • quando ad essere violato è un obbligo legiferato dal Codice Penale, l’amministratore di condominio incorre in una responsabilità penale

Uno strumento che infatti viene spesso utilizzato dagli amministratori per far fronte a queste responsabilità è rappresentato dalle polizze professionali.

La responsabilità civile dell’amministratore di condominio

Le responsabilità di un amministratore di condominio sono molteplici. Tra le tante incombenze a cui è chiamato dal suo ruolo figurano le seguenti attività:

  • seguire la gestione contabile del condominio
  • curare i rapporti con dipendenti e fornitori del condominio e relativi pagamenti di oneri e contributi
  • seguire la gestione degli adempimenti fiscali e di tenuta del bilancio
  • riscuotere le quote condominiali e gestire la tesoreria mediante il conto corrente condominiale

Quando alcuni di questi compiti non vengono svolti, oppure, vengono svolti in maniera non corretta possono configurarsi gli estremi per la revoca dell’incarico. In alcuni casi, addirittura, si potrebbe chiedere anche il risarcimento del danno. Tuttavia, va chiarito che, la prima eventualità, non comporta automaticamente la seconda.

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Le principali inadempienze che si verificano nella gestione di un condominio

Nella gestione di un condomino, non è raro trovare situazioni in cui l’amministratore di condominio non svolga correttamente le sue mansioni. Tra le principali inadempienze troviamo:

  • l’omissione dell’esecuzione delle delibere d’assemblea
  • la mancata tenuta del registro di contabilità
  • la mancata vigilanza nel rispetto delle regole di condominio
  • l’omesso pagamento dei dipendenti o dei fornitori
  • l’omesso pagamento dei tributi o dei contributi del personale dipendente
  • la mancata esibizione della documentazione condominiale

La responsabilità penale dell’amministratore di condominio

La responsabilità dell’amministratore di condominio non si limitata alla sola responsabilità civile.

Esistono, infatti, alcune “mancanze” da parte dell’ amministratore di condominio che possono far insorgere delle conseguenze ben più gravi, ovvero, quelle di carattere penale.

Tra i comportamenti che possono mettere un amministratore davanti a responsabilità penali troviamo:

  • l’appropriazione indebita delle quote condominiali
  • la mancata vigilanza e manutenzione degli ambienti condominiali
  • la gestione arbitraria del bene comune
  • l’omessa esecuzione delle ordinanze delle autorità
  • la violazione della privacy dei condomini
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L’azione di responsabilità contro l’amministratore

Ma chi è che può proporre un’azione di responsabilità nei confronti di un amministratore di condominio?

A promuovere un’azione di responsabilità civile o penale contro l’amministratore può essere il singolo condomino che ritiene che il lavoro dell’amministratore abbia arrecato un danno a se stesso o all’intero condominio. Il condomine, però, non può avanzare tale azione nel caso in cui abbia dato voto favorevole, nei confronti del lavoro dell’amministratore, nella delibera dell’assemblea.

Oltre al singolo condomine, può muovere questa azione il nuovo amministratore.