Generalmente, tramite le riunioni di condominio, ordinarie o straordinarie a seconda della materia che bisognerà discutere, il condominio prende decisioni per mezzo di delibere. Può accadere che l’assemblea di condominio decida di tornare indietro e procedere ad effettuare una revoca della delibera appena approvata. Un nostro esperto amministratore di condominio a Roma ce ne parla in questo articolo. Vediamo insieme di che si tratta e come è possibile procedere in caso di revoca di una delibera condominiale.

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Delibera condominiale: cos’è e come applicarla

Vediamo, come prima cosa, cos’è una delibera condominiale e come funziona.

Per delibera si intende lo strumento che i condomini hanno per rendere esecutive le decisioni prese in assemblea dal condominio.

Per diventare operativa, una delibera ha bisogno di una maggioranza, il cosiddetto quorum deliberativo. Esso è dettato dal codice civile all’art 1136 c.c. che distingue tre tipi di opere:

  • manutenzioni di tipo ordinario con riferimento all’art. 1136 comma 3 c.c.: maggioranza dei presenti all’assemblea ed almeno un terzo dei condomini
  • opere di natura straordinaria con riferimento all’art. 1136 comma 2 c.c.: maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed almeno metà dei condomini totali
  • opere di innovazione interne al condominio con riferimento all’art. 1136 comma 5 c.c.: maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea ed almeno due terzi dei condomini totali

Ogni delibera, al termine dell’assemblea, viene registrata e verbalizzata tramite un verbale di assemblea di condominio.

Revoca delibera condominiale: cos’è e quando farla

La revoca è uno strumento in mano ai condomini che consente di modificare o revocare una delibera già approvata dall’assemblea.

Grazie alla revoca, si stabilisce l’inefficacia di una delibera precedentemente approvata e verbalizzata dall’assemblea.

La revoca può essere completa, oppure, parziale e possiamo revocare una delibera sia se questa sia regolare, sia che presenti dei vizi di forma.
La legge permette la revoca senza l’intervento del giudice, diversamente dall’annullamento.

Per far decadere l’effetto della delibera condominiale già approvata vi è la necessità di raggiungere il medesimo quorum raggiunto per approvare la delibera stessa oggetto di revoca, come citato nella sentenza della Cassazione n. 8231/2009.

In essa si stabilisce che: “L’assemblea di condominio, tramite una delibera successiva, può revocare una delibera posta in essere precedentemente. Il contenuto della delibera successiva va posto in votazione e approvato dall’assemblea seguendo lo stesso quorum raggiunto precedentemente“.

La revoca ha efficacia ex tunc, ossia, con effetti retroattivi dal momento della sua approvazione. In presenza di effetti già prodotti dalla delibera revocata, questi saranno resi nulli.

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Revoca parziale: quando è ammessa

Come abbiamo visto, la revoca di una delibera condominiale può essere sia totale che parziale. Ma quando è ammessa la revoca parziale? Vediamolo insieme.

La revoca parziale è ammessa in due specifiche situazioni dettate dalla legge:

  1. Delibera in parte viziata: in questo caso, la revoca riguarderà e sarà diretta ad eliminare gli elementi viziati
  2. I condomini decidono di eliminare parte della delibera.

La revoca parziale verrà verbalizzata, in modo da rendere la delibera inefficace solo per la parte che i condomini hanno inteso revocare.
L’approvazione della revoca parziale deve, ovviamente, seguire le regole previste per il raggiungimento del Quorum.