E’ possibile chiedere il rimborso per le spese anticipate dal condominio senza assemblea? In alcune condizioni specifiche si. Leggendo quest’articolo potrete scoprire quali sono le circostanze in cui poter esercitare il diritto al rimborso e quando, invece, non è possibile.

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Spese anticipate per piccoli interventi

Abitare in condominio, a volte, può far nascere un senso civico tale da spingere alcune persone che vi abitano ad affrontare delle spese per il bene comune.

Ecco che, ad esempio, ci si può prendere cura di potare le piante, di cambiare la lampadina del pianerottolo, di far riparare il cancello elettrico che si era bloccato e così via. Si tratta di piccoli interventi, di ordinaria manutenzione, che comunque hanno un costo.

E’ naturale che, il condomino che ha anticipato la somma, pensa di aver diritto ad essere rimborsato: ha reso un servizio utile a tutti gli altri condomini.

Tuttavia, la legge del codice civile dice che le spese anticipate dal condominio senza assemblea non hanno diritto al rimborso, a meno che non si tratti di una spesa urgente. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Quando è possibile chiedere il rimborso

E’ possibile chiedere il rimborso sulle spese anticipate in condominio senza assemblea, solo in queste due condizioni:

  • Prima di anticipare la spesa, è stata rilasciata l’autorizzazione da parte dell’amministratore o dell’assemblea che, in quest’ultimo caso, ha messo la decisione a verbale
  • La spesa anticipata ha riguardato opere urgenti, volte ad evitare l’insorgere di danni al bene comune. Il condomino che ha sostenuto la spesa, ovviamente, deve dimostrare l’urgenza

Nel caso, quindi, sia assente un’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non verranno rimborsare le spese al condomino che le ha effettuate. A giustificare un intervento senza autorizzazioni è solamente l’urgenza: essa ne giustificherà la spesa e, una volta dimostrata la sua effettiva necessità, sarà possibile ottenere il rimborso.

Il rimborso senza assemblea solo per urgenze

Come detto prima, il condomino non può provvedere alle spese comuni senza interpellare gli altri condomini e l’amministratore e poi chiedere il rimborso.

Solo in caso di lavori urgenti, che implichino l’incolumità delle persone e dello stabile stesso, si può intervenire anticipando le spese. Ovviamente, dovrà essere dimostrato che, effettivamente, erano lavori da svolgere nell’immediato.

Secondo la Cassazione, infatti, scatta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il condominio solamente se le spese hanno carattere urgente. Quindi, non è possibile ottenere alcun rimborso nel caso si tratti di qualcosa fatta in assenza di un accordo comune.

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La legge dice che…

Il principio sancito dalla Corte viene sintetizzato come segue: “il condomino non può provvedere alle spese per le cose comuni senza interpellare l’amministratore e gli altri condomini, e quindi, senza aver ottenuto il loro consenso, tranne che non siano spese urgenti.”

Il singolo condomino non può sostituirsi e prendere decisioni al posto degli organi condominiali per provvedere alle opere di manutenzione ordinaria. Ed è proprio per questo motivo che non può essere rimborsato: si tratta di spese non necessarie e sulle quali è necessario ottenere prima il consenso dell’assemblea.

Il rimborso per urgenza spetta, invece, di diritto ed è l’amministratore a riconoscerlo senza bisogno di interrogare l’assemblea e chiedere il consenso di tutti.

Il condomino che ha sostenuto la spesa anticipata deve presentare la fattura all’amministratore e questi provvederà a fare il bonifico a suo favore.

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