Sei un affittuario e il tuo proprietario di casa ti ha delegato per partecipare all’assemblea condominiale? Te lo hanno chiesto anche il vicino di pianerottolo e pure quello del piano di sopra, perché a quell’ora non può prendere permessi in ufficio? Capita a tutti i condomini di dover fare i conti, prima o poi, col numero delle deleghe lasciate per l’assemblea condominiale. Ma come regolarsi in casi del genere? Quante deleghe può presentare, ogni condomino, durante un’assemblea condominiale? Vediamo di chiarire la questione e di far luce sull’argomento.

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Assemblea condominiale: il numero di deleghe previsto per ogni singolo condomino

Partiamo dalle basi: chiedere ad un condomino di fari rappresentare in assemblea, quindi delegarlo, è una pratica che consente di poter raggiungere il numero sufficiente per prendere decisioni e per non rimandare l’assemblea.

D’altra parte, ricevere una delega, e farsene carico, significa essere responsabili di un voto, di una decisione e di qualcosa che ha valore vincolante ai fini della vita condominiale.

In entrambi i casi è, comunque, una cosa importante.

Va da sé che, farsi carico di più deleghe, vuol dire avere maggiore potere decisionale, ma ciò può rivelarsi anche come un’arma a doppio taglio.

Pertanto, proprio per evitare che un singolo condomino possa avere un eccessivo potere, ogni condominio pone in essere dei regolamenti che limitano il numero di tali deleghe.

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Delega per assemblea condominiale: forma scritta e un quantitativo di deleghe prestabilito

La regola fondamentale, per poter far valere il diritto di essere stato delegato da un altro condomino, è che la delega sia in forma scritta.

Ogni comunicazione orale non avrà nessun diritto di sussistere. A questo punto, viene constatata la validità della delega da parte dell’amministratore e dell’assemblea.

Secondo l’articolo numero 67 comma 1 disp. att. C.c. “Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

A questo punto si pone un’ulteriore questione: il condomino rappresentante rientra nel conteggio delle deleghe?

La legge lo afferma chiaramente: non si può rappresentare più di un quinto dei condomini. Il calcolo deve tenere in considerazione sia il numero che i millesimi. Ovviamente, ogni condominio può applicare delle regole più invasive, ma sempre basandosi sull’articolo numero 67.

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Verifica delle deleghe da parte del presidente

Che ruolo ha il presidente dell’assemblea in tutto questo? E’ tenuto a verificare la validità delle deleghe e che non ci sia eccesso nel loro numero.

Se al momento della verifica, il presidente dovesse riscontrare un eccesso di deleghe, queste verranno eliminate: partendo da quelle che riportano la data più recente, verranno eliminate le deleghe in esubero e, a parità di data, sarà il condomino a decidere quale delega far valere.

Se per un motivo qualsiasi, anche di distrazione, il presidente non dovesse accorgersi del superamento del numero di deleghe, la delibera sarà impugnabile da qualsiasi altro condomino. Inoltre, l’intera assemblea potrà essere oggetto di annullamento proprio per aver violato il regolamento ed aver ammesso un numero eccessivo di deleghe sostenibili per singolo condomino.

Proprio evitare spiacevoli litigi e possibili annullamenti di assemblee, è molto importante affidarsi sempre ad un buon amministratore di condominio a Roma. Noi di ImmobilStudio, garantiamo massima serietà e professionalità controllando sempre, nei minimi dettagli, tutti gli aspetti che rendono valida un assemblea condominiale. In questo modo, si avrà la certezza di svolgere tutto secondo la legalità e di non incorrere ad imprevisti sgradevoli,