La PEC è uno strumento informatico irrinunciabile, nonché obbligatorio, per professionisti iscritti ad albi ed elenchi. Si tratta di uno strumento vantaggioso e comodo che permette l’invio di documenti in massima sicurezza, evitando interminabili code agli uffici postali, per una spedizione cartacea. In una efficiente amministrazione di condominio a Roma è davvero essenziale disporre di una PEC condominiale. Scopriamo maggiori dettagli al riguardo.

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Cos’è la PEC?

Acronimo di Posta Elettronica Certificata, la PEC è un sistema di invio e ricezione di posta elettronica nata più di 10 anni fa. Essa nasce per sostituire la classica raccomandata postale A/R con prova di consegna.

Analogamente alla sua controparte cartacea ma diversamente dai comuni account di posta elettronica (non PEC), la caratteristica peculiare della PEC è il suo valore legale.

Alla persona che invia la PEC viene garantito:

  • Sicurezza e confidenzialità del contenuto: la PEC permette operazioni di cifratura così come, ad esempio, l’apposizione della firma elettronica con annesso certificato digitale
  • L’indicazione temporale dell’invio: valida come prova di invio
  • Prova di avvenuta consegna alla casella PEC del destinatario

Come si utilizza la PEC?

Chi ha già un account di posta elettronica ordinaria non avrà difficoltà a creare, gestire e configurare localmente un account di posta PEC.

La creazione di una casella di posta PEC è piuttosto semplice e occorrono pochi minuti.

Si attiva un abbonamento, ad esempio annuale, da uno dei gestori PEC scelto dall’Elenco dei Gestori PEC ufficiali e certificati dal sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Dopo l’invio della documentazione richiesta, l’account sarà attivo e utilizzabile come casella di posta, esattamente come un account di posta ordinario.

In alternativa, sarà sempre possibile configurare il client in uso per l’ordinaria posta elettronica. In questo modo si potrà ricevere anche dal proprio account PEC, seguendo i pochi passi illustrati dal gestore PEC scelto.

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E le categorie non regolamentate?

Alle categorie non regolamentate appartengono gli amministratori di condominio.

Essi non rientrano nelle cosiddette “professioni ordinistiche”. Il loro esercizio, pertanto, non è soggetto a determinate condizioni come, ad esempio, l’iscrizione ad uno specifico ordine, elenco o collegio.

Non esistendo un albo, un elenco o un collegio al quale gli amministratori di condominio sono obbligati ad iscriversi, va da sé che, da un punto di vista giuridico, una “PEC condominiale” non è affatto obbligatoria per l’amministratore.

Esiste, tuttavia, una sorta di obbligo indiretto agli amministratori di condominio di dotarsi di una PEC condominiale. Ciò avviene quando i condomini richiedono formalmente che gli avvisi di convocazione (con esplicito contenuto dell’ordine del giorno) siano inviati per mail.

Una modalità di comunicazione di PEC per ogni condominio è prevista nella nuova Riforma del Condominio che ha effettuato una rivisitazione degli articoli 66, 67, 68 e 69.

Nello specifico, l’articolo 66 reca esplicitamente la possibilità, a discrezione e facoltà dei condomini (e.g. all’atto della nomina dell’amministratore), che l’avviso di convocazione contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, possa essere comunicato a mezzo di:

  • posta raccomandata A/R
  • PEC
  • fax

Va da sé come l’utilizzo della PEC conferisca alla convocazione valore legale tra l’amministratore del condominio e i condomini.

Questi ultimi, a loro volta, dovranno ricevere la comunicazione sul proprio indirizzo PEC (eventualmente da attivarsi ad opera di quel condomino che ne fosse sprovvisto).