Spesso si tende a credere che ogni spazio adiacente alla propria abitazione sia riservato esclusivamente all’uso personale: i “vicini” non possono avanzare alcuna pretesa su di essi. Tuttavia, le aree condominiali come il pianerottolo, non appartengono pienamente a nessuno: ogni condomino possiede un certo quantitativo di millesimi. Pertanto, l’esterno delle abitazioni deve essere gestito in base al regolamento dello stabile o alle norme previste dal codice civile.

Avere un amministratore di condominio a Roma chiaro, competente, e sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda, è molto importante. La nostra professionalità garantisce una perfetta mediazione tra i condomini, fornendo tutte le delucidazioni richieste su quesiti riguardanti gli usi degli spazi comuni come, ad esempio, il pianerottolo condominiale. Scopri, in questo articolo, cosa può essere lasciato fuori dalla porta di casa e cosa no.

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Gestione degli spazi condominiali del pianerottolo

Per quanto riguarda il pianerottolo condominiale, la legge prevede che esso possa ospitare differenti tipologie di oggetti. Fuori dalla propria porta possono essere disposti:

  • zerbini
  • portaombrelli
  • piante
  • ornamenti di vario genere

L’unica accortezza è quella di limitare la quantità e la grandezza degli articoli posti sull’uscio. Non possono essere esposte molte piante, oppure, ingombri eccessivi che impediscono il passaggio verso le case degli altri proprietari.

Inoltre, se l’oggetto posizionato disturba lo stile del palazzo, oppure, impedisce di salire e scendere le scale, deve essere rimosso quanto prima. In alternativa, può essere conformato secondo le richieste degli altri proprietari.

Dal momento che i pianerottoli condominiali non appartengono al proprietario dell’abitazione, essi non dovrebbero essere conteggiati al fine della valutazione dei metri quadri della casa.
Alcune volte, tuttavia, è possibile riscontrare una quota complessiva di area comune, generalmente non conteggiabile ai fini dei piani catastali.

In questo modo, la grandezza della casa risulterà minore rispetto ai metri quadri effettivamente calpestabili, generando una perdita monetaria significativa per l’acquirente dell’immobile.
Dunque, attenzione: se si riscontra il conteggio del pianerottolo condominiale, si deve far notare a chi di dovere che vi è un errore nel calcolo dei metri effettivi di proprietà dell’acquirente.

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Oggetti di varia natura sui pianerottoli

Per quanto riguarda l’apposizione di telecamere davanti alla propria casa, la legge parla chiaramente: esse possono essere poste in qualunque momento e senza richiedere alcuna autorizzazione sia alla polizia, sia agli altri condomini.

Tuttavia, l’oggetto non deve mai essere puntato verso spazi comuni. Se direzionati verso ascensori o le porte delle case altrui, si rischia di incorrere in fastidi giudiziari.

Una questione interessante riguarda le recinzioni dei pianerottoli condominiali. Esse sono consentite ma, affinché si possa ottenere l’autorizzazione, occorre l’approvazione di tutti i presenti durante l’assemblea.
Dopo aver comunicato la propria decisione, ognuno potrà decidere di recintare il pianerottolo come meglio crede, sia per evitare ai bambini di ferirsi sulle scale del palazzo, sia per delimitare più chiaramente il perimetro della propria dimora.

La decisione di recintare un pianerottolo condominiale non deve essere presa alla leggera.
Secondo l’usucapione, infatti, si può entrare in effettivo possesso dello spazio comune, in seguito all’utilizzo esclusivo e non rivendicato da nessun altro condomino del pianerottolo, per almeno 20 anni.
Trascorso questo tempo, la pertinenza entrerà effettivamente a far parte dell’immobile del comproprietario: i pianerottoli condominiali non potranno più essere considerati come aree comuni, ma dovranno essere intesi come una vera e proprie estensione della propria casa.