La sicurezza è un argomento che assume particolare importanza quando riguarda la propria abitazione. Nel caso di un immobile indipendente non sorgono mai problematiche sulla scelta di istallazione di un sistema di allarme: salvaguarda se stessi e la propria abitazione. Tuttavia, quando si parla di installazione di un sistema d’allarme in condominio, possono sorgere dei legittimi quesiti. Il nostro studio di amministrazione condominiale a Roma vuole far luce sull’argomento attraverso questo articolo.

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Sistema di allarme in condominio: quando l’allarme viene installato individualmente

Nel caso in cui un condomino decida di installare un proprio sistema d’allarme, per rendere più sicura la propria abitazione, non è necessaria nessuna autorizzazione dell’assemblea.

Per installare un allarme acustico o una telecamera all’interno della propria abitazione, comprese le pertinenze come i balconi, non serve infatti nessun tipo di autorizzazione da parte del condominio.

Non bisogna però tralasciare delle accortezze al fine di non recare disturbo agli altri condomini. Se si tratta di un sistema di allarme acustico, ad esempio, è indispensabile assicurarsi che la taratura sia eseguita in modo da non compromettere la quiete del condominio.

Una nota deve essere riservata per gli impianti di videosorveglianza: evidenti motivazioni di privacy impongono che le riprese siano fatte esclusivamente sulla proprietà personale. Una telecamera sulla propria porta d’ingresso, ad esempio, deve inquadrare esclusivamente la parte del pianerottolo antistante la propria entrata e non altre parti comuni.

Quando l’allarme serve per la sicurezza di parti comuni

Quando si parla di allarme condominiale si intende un sistema di videosorveglianza che controlla le parti in comune dell’edificio, come:

  • corridoi
  • portone d’ingresso
  • cortili
  • garage

Non è consentito che eventuali telecamere condominiali inquadrino proprietà private o che il sistema venga utilizzato per venire a conoscenza di chiunque passi di lì.

Inoltre, è obbligatoria la presenza di cartelli che avvisino della presenza di videosorveglianza. Essi devono essere:

  • ben visibili
  • riconoscibili

In questo modo, chiunque potrà fare una scelta consapevole sul passare o meno nelle parti video sorvegliate.

Le varie riprese, inoltre, per legge devono essere conservate:

  • in un posto sicuro
  • per 24-48 ore
  • mai per più di 7 giorni

Con queste modalità di conservazione, si evita la prescritta comunicazione al Garante per la privacy. La conservazione e la successiva cancellazione sono a carico del responsabile del trattamento dei dati che, di regola, è l’amministratore del condominio.

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Deliberazioni e maggioranza in assemblea per ottenere un sistema di allarme condominiale

La maggioranza necessaria per autorizzare l’installazione di un sistema di sorveglianza è stata fissata nell’ultima riforma della legge condominiale, sotto la forma di maggioranza semplice.

È indispensabile, dunque, un numero di voti favorevoli che rappresenti la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno la metà dei millesimi dell’edificio.

Se, però, l’installazione dell’impianto di sicurezza assume la forma di un’innovazione migliorativa, in grado di contribuire all’aumento del valore dell’edificio, oltre alla solita maggioranza dei presenti in assemblea, sono necessari i voti favorevoli che rappresentano al minimo i due terzi dei millesimi totali.

Se, infine, l’impianto del nuovo sistema di allarme in condominio è un intervento troppo oneroso dal punto di vista del suo costo o, richiede pesanti modifiche strutturali per essere installato, un condomino ha il diritto di rinunciare all’utilizzo del nuovo sistema di sicurezza non partecipando alla spesa.