I balconi possono essere classificati in due tipologie: balconi aggettanti e balconi incassati. I primi, sicuramente più comuni, hanno la caratteristica di sporgere dalla facciata dello stabile e, generalmente, sono aperti su tre lati attraverso un parapetto o una ringhiera. I balconi incassati, invece, sono posizionati a filo della facciata e anziché sporgere, sono rientrati e chiusi in prossimità dei lati. Dopo aver visto le modalità e la ripartizione delle spese dei balconi aggettanti, non resta che specificare quelle relative ai balconi incassati. Il nostro studio, esperto in amministrazione condominiale a Roma, vuole fornirvi tutti i chiarimenti necessari in termini di gestione e spese condominiali. Nei casi in cui il vostro condominio sia sprovvisto di un amministratore o necessitate di una nuova nomina, il nostro studio offre: professionalità, serietà e competenza. Queste sono sicuramente delle qualità essenziali che deve possedere un amministratore di condominio a Roma.

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Balconi a incasso: caratteristiche e ripartizione delle spese

I balconi incassati, per la loro struttura, hanno il compito di sostenere e coprire l’intero edificio. Questa tipologia di balconi, dunque, può ritenersi un servizio per i piani sovrapposti e di proprietà comune dei condomini.

L’articolo 1125 del Codice Civile regola, organizza e suddivide le varie spese relative alle opere di manutenzione di questa specifica tipologia di balconi, secondo le parti strutturali che lo compongono.

Scopriamo, dunque, secondo la parte del balcone che deve essere ristrutturata, a chi spettano le varie spese e come devono essere ripartite.

Come avviene la ripartizione delle spese dei balconi incassati

Le spese di manutenzione e potenziale ricostruzione dell’area del sotto balcone spettano ai proprietari dei due piani che si sovrastano, totalmente e in parti uguali. I costi di intonaco, tinte e decorazioni del sotto balcone, invece, spettano solo al proprietario dell’appartamento che si trova al di sotto.

L’area frontale, invece, a causa dell’inglobamento all’interno della facciata condominiale, si deve considerare zona di proprietà dell’intero condominio. Un esempio, può essere il parapetto in muratura, parte fissata nella facciata della struttura: in base all’art. 1123, co. I c.c., le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini e in proporzione ai personali millesimi.

Le spese relative alla pavimentazione del balcone incassato restano a carico del proprietario dell’abitazione.

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Parti comuni e parti non comuni dei balconi incassati

Oltre agli esempi sopra citati, sono da ritenersi parti comuni di un balcone ad incasso:

  • la soletta
  • i frontalini ed i pilastrini
  • tutti i cementi decorativi
  • le lastre poste sulla parte inferiore di ciascun balcone
  • i listelli messi sotto la finitura dei parapetti del complesso condominiale
  • le parti aggiunte che sono state sovrapposte con malta cementizia
  • le viti in ottone e piombi ai pilastrini della balaustrata

Non sono da ritenersi parti comuni, invece, le ringhiere e le fioriere. Pertanto, i relativi costi di manutenzione restano a carico del proprietario del balcone incassato.

Infine, per quanto concerne la presenza di una soletta per l’aggancio di tende da sole, zanzariere, lampade ecc., il proprietario può sfruttare il sotto balcone, nel rispetto delle prescrizioni previste nell’articolo 1102 c.c. e in relazione all’uso comune dell’oggetto.