Una delle questioni più spinose che un amministratore di condominio si trova ad affrontare è la morosità condominiale: uno o più condomini dello stesso stabile non provvedono al pagamento delle quote di ripartizione stabilite con apposita assemblea condominiale. Poiché il problema dei condomini morosi è una questione piuttosto frequente, è bene affidarsi ad un amministratore di condominio a Roma esperto e professionale, in grado di gestire la situazione in maniera corretta e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Condominio Chiaro è la risposta alle vostre esigenze: la nostra grande esperienza in ci permette di gestire perfettamente situazioni spinose come questa. Nel seguente articolo, vogliamo fare chiarezza su cosa succede in caso di condomini morosi.

condomini-morosi

La chiusura della gestione

La riforma del condominio datata 2012 e in vigore dal secondo semestre 2013, all’articolo 1130 c.c., riporta le disposizioni in materia di attribuzioni dell’amministratore.
Al comma 10 di tale articolo, vengono riportate le attuali disposizione in materia di chiusura di esercizio.: entro 180 giorni dalla chiusura della gestione, l’amministratore ha l’obbligo di redigere il bilancio condominiale annuale e portarlo alla sua approvazione, previa convocazione di una assemblea.

In funzione di difficoltà oggettive e imprevisti di ogni genere che si possono manifestare, in questi casi è meglio non ritardare eccessivamente la convocazione dell’assemblea. Così facendo, si permette all’amministratore di condominio, nonché agli stessi condomini, di avere ben delineato il quadro della situazione inerente e, dunque:

  • L’entità dei versamenti da dividersi in rate per la conservazione, fruizione e futuri lavori su beni e servizi comuni del condominio
  • Eventuali posizioni debitorie (condomini morosi) e la loro gravità

Riscossione della rate condominiali

Se il richiamato articolo 1130 c.c. fornisce le dovute disposizioni in materia di attribuzioni dell’amministratore, l’articolo 1129 c.c. da disposizioni in materia di nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore.

Tra tutti i doveri dell’amministratore di condominio, egli ha il dovere di riscuotere i contributi mensili ad opera di ogni singolo condomino, attraverso l’apposito bollettino su uno specifico conto corrente (postale o bancario) intestato al condominio.

condominimorosi

Posizioni debitorie: cosa fa l’amministratore di condominio

Ai sensi dell’articolo 1129 c.c., l’amministratore è tenuto ad agire, senza indugi e secondo i termini di legge, con la cosiddetta riscossione forzosa verso tutte le condizioni debitorie che si presentano in condominio. Questo è un obbligo che l’amministratore è tenuto ad assolvere, a meno che non sia stato esplicitamente dispensato dal farlo tramite apposita decisione, verbalizzata in assemblea.

Eventuali negligenze verranno, dunque, punite ai sensi dell’articolo 1130 c.c., il quale prevede la revoca dell’incarico.

Ma all’atto pratico cosa può fare l’amministratore?
Non potendo procedere personalmente alla riscossione delle somme, egli deve affidare l’incarico al legale del condominio. L’attribuzione dell’incarico e la scelta del professionista deve essere deliberato dall’assemblea: sarà questa figura a provvedere alla riscossione coattiva delle quote condominiali dovute.

La dinamica è illustrata nell’articolo 63 c.c. che definisce le norme in materia di riscossione contributi condominiali. In esso, viene data esplicita autorizzazione all’amministratore (senza necessità alcuna di autorizzazione) di avviare, eventualmente, dopo l’invio di un sollecito di pagamento, un’azione giudiziaria per il recupero crediti. Parliamo del decreto ingiuntivo.

Decreto ingiuntivo per condomini morosi

Il decreto ingiuntivo (o anche ingiunzione di pagamento) è un provvedimento emesso dal giudice nei confronti di condomini con situazione debitoria. Caratteristica che contraddistingue questo provvedimento è la sua immediata esecutività.

Tuttavia, è importante sapere che l’amministratore deve essere nella posizione giusta per poter richiedere un decreto ingiuntivo. Per farlo, infatti, devono essere rispettate le condizioni di base precedente elencate, ovvero, la ripartizione delle spese condominiali e l’approvazione del bilancio.

Per concludere, l’amministratore può agire anche in un altro modo: prima di inviare un sollecito e procedere per via giudiziaria, può sospendere come monito i servizi condominiali, allorquando i suddetti prevedano un’utilizzazione separata dei condomini e la condizione debitoria si stia protraendo per almeno sei mesi, come esplicitamente riportato nell’articolo 63 c.c..decreto ingiuntivo per condomini morosi.