Tra i tanti oneri ai quali un affidabile amministratore di condominio a Roma è soggetto, vi è il sollecito delle quote condominiali in prescrizione. Gli oneri condominiali in prescrizione fanno parte di una serie di attività che oggi l’amministratore svolge in maniera molto più rapida rispetto a quanto avveniva in passato.

Il capo condomino, infatti, ha sei mesi di tempo per approvare la spesa verso i condomini morosi, senza che sia necessario convocare l’assemblea, a pena di una sua responsabilità personale. Sempre senza autorizzazione dei condomini, avrà inoltre il compito di nominare un avvocato di fiducia per riscuotere i crediti condominiali in prescrizione. L’avvocato provvederà a richiedere un decreto ingiuntivo al tribunale, rispettando delle precise tempistiche.

Per saperne di più potete consultare il nostro articolo “Condomini morosi: quali provvedimenti si possono prendere nei loro confronti”. Nel testo che segue, infatti, ci soffermeremo sulla prescrizione delle quote condominiali e relative tempistiche.

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Prescrizione quote condominiali

Il termine ultimo entro il quale il capo condomino può chiedere al proprietario dell’immobile le quote arretrate è pari a 5 anni. Oltre questo lasso di tempo, il debito è da considerarsi prescritto.

Il termine di 5 anni per la prescrizione dei crediti condominiali decorre dal giorno in cui l’assemblea ha approvato la delibera dello stato di riparto delle spese in questione, sia ordinarie che straordinarie.

Nel momento in cui, l’amministratore invia una lettera di diffida a messa in mora, il termine di prescrizione è automaticamente interrotto e ogni comunicazione di questo tipo sortisce l’effetto di bloccare il decorso della prescrizione debiti condominiali, facendola ripartire da questa data.

Il condomino che riceverà la lettera della diffida per il pagamento delle rate dovute, dovrà considerare i 4 anni di prescrizione dal giorno in cui avrà ricevuto la raccomandata.

Perché è necessario l’intervento di un avvocato

Per riscuotere le quote condominiali, l’amministratore deve affidarsi a un avvocato di fiducia.

E’ questa figura, infatti, che ha le competenze adatte per sollecitare il pagamento delle quote condominiali.

Innanzitutto, l’avvocato invierà la diffida al condomino moroso e, nel caso quest’ultimo non intenda adempiere, l’avvocato potrà agire tramite decreto ingiuntivo del tribunale, da ritenersi immediatamente esecutivo.

Trascorso qualche giorno dalla notifica, se il moroso ancora non intende pagare, si procede tramite pignoramento dei beni a lui intestati.

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Cosa accade se l’amministratore non interviene entro i termini di legge

Se un condomino è debitore nei confronti del condominio, in merito alle quote approvate in assemblea e dunque dovute, il capo condomino ha 6 mesi di tempo a partire dalla chiusura del bilancio, a cui si riferisce il debito, per recuperare le somme.

Trascorso tale periodo le quote condominiali da versare andranno in prescrizione e il condomino moroso non sarà più messo in dovere di provvederne al pagamento.

Se l’amministratore, dunque, non sollecita la cifra entro i termini di legge, anche ricorrendo ad azione giudiziaria, l’assemblea condominiale ha il potere di revocargli l’incarico e di obbligarlo a risarcire lui stesso il condominio.

Si evince, dunque, quanto sia importante rispettare i termini di legge affinché non si vada incontro a conseguenze svantaggiose non solo per il condomino moroso, ma anche per l’amministratore dello stabile.